Uso e disposizione della cosa in pegno: Art. 2792
Il creditore non può usare la cosa in pegno senza consenso, salvo che per conservarla, né darla ad altri. L'utile va a spese, interessi e capitale.
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2792 stabilisce i limiti imposti al creditore che ha ricevuto un bene in pegno a garanzia di un debito. La regola generale vieta al creditore di utilizzare la cosa consegnata dal debitore o da un terzo. L'uso è consentito soltanto se vi è il consenso del proprietario che ha costituito la garanzia, oppure quando l'uso risulti necessario per evitare il deterioramento del bene o per assicurarne la conservazione.
Il creditore non ha il potere di disporre del bene ricevuto: non può concederne ad altri il godimento, ad esempio dandolo in locazione o in uso a terzi, né può a sua volta darlo in pegno per garantire altri debiti. La garanzia attribuisce il possesso al solo fine di custodia e prelazione, senza conferire diritti di godimento o di disposizione.
Qualora dal bene si ricavi un utile, il creditore deve imputare tali somme all'estinzione del debito. L'imputazione segue un ordine preciso prefissato dalla legge: i ricavi devono coprire prima le spese sostenute per la cosa e gli interessi, e solo successivamente il capitale.
Quando si applica
- Un creditore che riceve un macchinario in pegno lo mette in funzione per la propria attività senza il consenso del debitore
- Un creditore pignoratizio concede in affitto a un terzo l'autoveicolo che gli è stato consegnato a garanzia
- Il custode pignoratizio accende periodicamente il motore di un bene in pegno al solo fine di evitarne il blocco o il deterioramento
- Un creditore ricava un guadagno dall'utilizzo della cosa e deve scalare tale somma dalle spese, dagli interessi e dal capitale
Cosa questo articolo non dice
- La vendita coattiva o l'assegnazione del bene al creditore in caso di inadempimento, regolate dagli articoli 2796 e 2798
- Il rimborso delle spese sostenute dal creditore per la conservazione della cosa, disciplinato dall'articolo 2790
- La percezione dei frutti naturali della cosa fruttifera data in pegno, prevista dall'articolo 2791
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