Incasso dei frutti della cosa in pegno Art. 2791
In mancanza di patto contrario, il creditore pignoratizio può far propri i frutti del bene in pegno, imputandoli a spese, interessi e infine al capitale.
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2791 del Codice Civile disciplina la destinazione dei frutti generati da un bene consegnato in garanzia pignoratizia. Tra i frutti rientrano sia quelli naturali (come i prodotti di un fondo o di animali) sia quelli civili (come gli interessi o i canoni dovuti da terzi).
In mancanza di un patto contrario tra debitore e creditore, quest'ultimo ha la facoltà di appropriarsi di tali frutti. L'appropriazione non costituisce un compenso aggiuntivo, ma un'anticipazione sul soddisfacimento del credito.
La norma fissa un ordine vincolante di imputazione: il valore dei frutti percepiti deve essere destinato prima alla copertura delle spese di conservazione e degli interessi maturati sul credito, e soltanto per l'eventuale residuo al saldo del capitale.
Quando si applica
- Un gregge di pecore dato in pegno produce lana o agnelli durante il periodo di custodia presso il creditore.
- Un'azienda agricola concede in pegno un frutteto i cui raccolti vengono venduti dal creditore pignoratizio durante la garanzia.
- Un bene in pegno produce una rendita o un canone periodico versato da terzi durante il tempo del vincolo.
Cosa questo articolo non dice
- Il divieto generale per il creditore di usare la cosa o darla in pegno ad altri, disciplinato dall'articolo 2792.
- Il rimborso delle sole spese necessarie per la conservazione del bene in assenza di frutti, previsto dall'articolo 2790.
- L'assegnazione diretta o la vendita forzata dell'intero bene dato in pegno, regolate dagli articoli 2796 e 2798.
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