Art. 2791 Codice Civile

Incasso dei frutti della cosa in pegno Art. 2791

In mancanza di patto contrario, il creditore pignoratizio può far propri i frutti del bene in pegno, imputandoli a spese, interessi e infine al capitale.

Testo ufficiale Art. 2791 Codice Civile — Italia

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2791 del Codice Civile disciplina la destinazione dei frutti generati da un bene consegnato in garanzia pignoratizia. Tra i frutti rientrano sia quelli naturali (come i prodotti di un fondo o di animali) sia quelli civili (come gli interessi o i canoni dovuti da terzi).

In mancanza di un patto contrario tra debitore e creditore, quest'ultimo ha la facoltà di appropriarsi di tali frutti. L'appropriazione non costituisce un compenso aggiuntivo, ma un'anticipazione sul soddisfacimento del credito.

La norma fissa un ordine vincolante di imputazione: il valore dei frutti percepiti deve essere destinato prima alla copertura delle spese di conservazione e degli interessi maturati sul credito, e soltanto per l'eventuale residuo al saldo del capitale.

Quando si applica

  • Un gregge di pecore dato in pegno produce lana o agnelli durante il periodo di custodia presso il creditore.
  • Un'azienda agricola concede in pegno un frutteto i cui raccolti vengono venduti dal creditore pignoratizio durante la garanzia.
  • Un bene in pegno produce una rendita o un canone periodico versato da terzi durante il tempo del vincolo.

Cosa questo articolo non dice

  • Il divieto generale per il creditore di usare la cosa o darla in pegno ad altri, disciplinato dall'articolo 2792.
  • Il rimborso delle sole spese necessarie per la conservazione del bene in assenza di frutti, previsto dall'articolo 2790.
  • L'assegnazione diretta o la vendita forzata dell'intero bene dato in pegno, regolate dagli articoli 2796 e 2798.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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