Sequestro per abuso del creditore pignoratizio - Art. 2793
Art. 2793 Codice Civile: il costituente del pegno può chiedere il sequestro del bene se il creditore ne abusa. Rimedio specifico.
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo dà al costituente (la persona che ha dato un bene in pegno) il diritto di chiedere il sequestro di quel bene se il creditore (che lo riceve in pegno) ne fa un uso abusivo. L'abuso può consistere, ad esempio, nell'utilizzare la cosa diversamente dalla sua funzione di garanzia o nel danneggiarla.
Il sequestro è un provvedimento giudiziario che sottrae materialmente la cosa al creditore e la affida a un custode, in attesa della definizione della controversia.
La norma non definisce cosa sia esattamente l'abuso, né regola gli effetti del sequestro; tali aspetti sono rimessi alla valutazione del giudice e ad altre disposizioni del codice.
Quando si applica
- Il creditore utilizza l'auto ricevuta in pegno per viaggi personali, logorandola.
- Il creditore concede in uso a terzi un gioiello avuto in pegno senza il consenso del costituente.
- Il creditore danneggia volontariamente il bene, ad esempio rompendo un orologio di valore ricevuto in pegno.
- Il creditore vende il bene in pegno prima della scadenza del debito, appropriandosene.
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione del bene dopo il pagamento del debito (regolata dall'art. 2794).
- Il diritto al risarcimento dei danni causati dall'abuso (non previsto da questo articolo).
- La decadenza automatica del pegno per abuso (non prevista; il sequestro è un rimedio discrezionale del giudice).
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