Indivisibilità del pegno - Art. 2799
Il pegno è indivisibile: garantisce l'intero credito fino alla completa soddisfazione, anche se il debito o la cosa è divisibile. Art. 2799 Codice Civile.
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il pegno è indivisibile. Questo significa che il creditore pignoratizio ha diritto di tenere l'intera cosa data in pegno fino a quando il debito non è stato pagato per intero, anche se il debito è pagabile a rate o se la cosa data in pegno può essere divisa in parti.
La regola tutela il creditore: non è obbligato a liberare una parte del pegno quando il debitore paga una parte del debito. L'indivisibilità riguarda il rapporto tra pegno e credito, non la natura fisica della cosa.
Questa disposizione si applica solo al pegno, non all'ipoteca, che ha una propria disciplina sull'indivisibilità.
Quando si applica
- Il debitore ha dato in pegno un'autovettura per garantire un debito. Paga una parte del debito, ma il creditore trattiene l'auto fino all'integrale pagamento.
- Un creditore tiene in pegno un gioiello composto da più pietre staccabili. Il debitore chiede di liberare una pietra dopo aver pagato una parte del debito, ma il creditore può rifiutare.
- Il debitore contrae un prestito garantito da pegno su un credito verso terzi. Il credito ceduto in pegno viene parzialmente riscosso, ma il creditore pignoratizio continua a trattenere l'intero credito residuo a garanzia del debito originario.
- Un socio dà in pegno la propria quota di una società per garantire un debito personale. La quota è divisibile in teoria, ma il creditore può trattenerla tutta finché il debito non è saldato.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la possibilità di sostituire la cosa data in pegno con un'altra: in quel caso si applicano le norme sulla novazione o sul pegno di cosa nuova.
- Non stabilisce quando il pegno si estingue per cause diverse dall'integrale pagamento, come la confusione o la rinuncia: tali casi sono disciplinati dagli articoli 2794 e seguenti.
- Non riguarda l'indivisibilità dell'ipoteca, che è prevista dall'art. 2809 con proprie regole.
- Non dice nulla sulla possibilità di dare in pegno una cosa divisibile per un debito inferiore al valore della cosa: la regola è solo sulla garanzia.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2799 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.