Prelazione nel pegno di crediti - Art. 2800
La prelazione nel pegno di crediti richiede atto scritto e notifica al debitore del credito dato in pegno o accettazione con scrittura data certa.
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le condizioni formali affinché un pegno su un credito altrui (pegno di crediti) dia diritto di prelazione, cioè di essere soddisfatti con preferenza rispetto ad altri creditori.
La prelazione non opera se il pegno non risulta da un atto scritto e se la costituzione non è stata notificata al debitore del credito dato in pegno oppure non è stata da lui accettata con una scrittura che abbia data certa. La data certa è quella che non può essere alterata, ad esempio per la presenza di una registrazione o di un timbro postale.
Quando si applica
- Un'impresa dà in pegno a una banca il credito che vanta verso un cliente. Per avere la prelazione, la banca deve notificare al cliente la costituzione del pegno oppure il cliente deve accettare per iscritto con data certa.
- Un privato concede un prestito a un amico e riceve in pegno il credito che l'amico vanta verso un terzo. Il terzo debitore deve essere informato del pegno con atto scritto.
- Un'azienda cede in pegno i propri crediti commerciali a un factor. Il factor ottiene la prelazione solo se ogni debitore dei crediti ceduti è stato notificato o ha accettato con scrittura data certa.
- Una banca costituisce un pegno su un credito ma omette la notifica al debitore del credito. In caso di fallimento del debitore del pegno, la banca non ha prelazione sugli altri creditori.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i requisiti di validità del pegno di crediti tra le parti, ma solo la condizione per la prelazione verso terzi.
- Non si applica ai pegni di cose mobili (ad esempio, gioielli o merci), che sono regolati dagli articoli 2790-2799.
- Non specifica la forma della notifica; l'articolo richiede solo che sia effettuata, senza dettagli sul mezzo.
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