Art. 2808 Codice Civile

Definizione ed effetti dell'ipoteca - Art. 2808

L'articolo 2808 definisce l'ipoteca: attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati, anche se venduti, e di soddisfarsi con preferenza.

Testo ufficiale Art. 2808 Codice Civile — Italia

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'ipoteca è una garanzia reale che attribuisce al creditore due diritti fondamentali: la possibilità di far vendere forzatamente il bene vincolato per soddisfare il proprio credito (espropriazione) e la precedenza nell'incassare il ricavato rispetto ad altri creditori (prelazione). Questo vincolo segue l'immobile, rendendolo pignorabile anche se viene successivamente venduto o trasferito a terzi.

L'ipoteca non si costituisce automaticamente con il sorgere del debito o del contratto, ma richiede necessariamente l'iscrizione nei registri immobiliari. Oggetto della garanzia possono essere beni di proprietà del debitore stesso oppure beni messi a disposizione da un terzo garante.

La norma distingue infine tre origini possibili del diritto d'ipoteca: la volontà delle parti (volontaria), una decisione del giudice (giudiziale) oppure una previsione diretta della legge (legale).

Quando si applica

  • Una banca avvia la vendita all'asta dell'appartamento di un debitore che non paga le rate del prestito.
  • Un acquirente compra una casa su cui gravava un'ipoteca e subisce il pignoramento da parte del creditore del vecchio proprietario.
  • Un genitore offre la propria casa in garanzia per il finanziamento richiesto dal figlio.
  • Un creditore iscrive ipoteca sulla casa del debitore subito dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo o una sentenza favorevole.

Cosa questo articolo non dice

  • Quali beni o diritti specifici possono formare oggetto di ipoteca, indicati nell'articolo 2810.
  • I casi specifici in cui la legge attribuisce direttamente l'ipoteca legale, disciplinati dall'articolo 2817.
  • La disciplina del pignoramento su beni mobili o crediti, regolata nelle norme sul pegno negli articoli da 2798 a 2807.

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