Art. 2807 Codice Civile

Norme applicabili al pegno di crediti – Art. 2807

Art. 2807 c.c. richiama le norme generali sul pegno per la disciplina del pegno di crediti, ove non regolato diversamente.

Testo ufficiale Art. 2807 Codice Civile — Italia

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2807 del codice civile stabilisce che per il pegno di crediti, per tutto ciò che non è espressamente regolato nella sezione dedicata, si applicano le norme della sezione precedente sul pegno in generale, purché compatibili.

La sezione precedente contiene le regole generali sulla costituzione del pegno, sulla vendita, sull'assegnazione, sull'indivisibilità, sulla prelazione e su altri aspetti comuni. Queste norme integrano quindi la disciplina specifica del pegno di crediti, colmando le lacune.

Ad esempio, se il pegno di crediti non prevede come procedere alla vendita del credito, si applicano le forme di vendita stabilite per il pegno in generale. Così pure per le condizioni della prelazione e per la riscossione degli interessi.

Quando si applica

  • Se il creditore pignoratizio deve riscuotere il credito oggetto di pegno ma la sezione sul pegno di crediti non detta regole specifiche sulla modalità di riscossione, si applicano le norme generali sul pegno relative alla riscossione di interessi e prestazioni periodiche.
  • Se il debitore del credito dato in pegno solleva eccezioni, e la sezione specifica non le disciplina, si applicano le regole generali sulle eccezioni opponibili.
  • Nel caso in cui il pegno di crediti debba essere realizzato mediante vendita, e la sezione specifica non indichi le forme, si applicano le norme generali sulla vendita del pegno.
  • Per stabilire l'indivisibilità del pegno di crediti, si fa riferimento all'indivisibilità prevista per il pegno in generale.
  • Per determinare le condizioni della prelazione del creditore pignoratizio, si applicano le condizioni generali della prelazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la costituzione stessa del pegno di crediti, che è disciplinata dalle norme specifiche della sezione.
  • Non stabilisce l'ordine di prelazione tra più creditori pignoratizi sullo stesso credito; tale ordine è determinato dalla data di costituzione del pegno secondo le regole generali.
  • Non riguarda l'ipoteca, che è disciplinata da norme successive.
  • Non si applica alla trasformazione delle fondazioni, materia estranea.

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