Art. 2810 Codice Civile

Oggetto dell'ipoteca - Art. 2810

Art. 2810 elenca i beni capaci di ipoteca: immobili, usufrutto, superficie, diritti enfiteutici, rendite dello Stato, navi, aeromobili e autoveicoli.

Testo ufficiale Art. 2810 Codice Civile — Italia

Sono capaci d'ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l'usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2810 del Codice Civile definisce l'oggetto dell'ipoteca, elencando i beni che possono essere dati in garanzia ipotecaria.

Rientrano gli immobili con le pertinenze, l'usufrutto, la superficie e i diritti enfiteutici. Anche le rendite dello Stato, navi, aeromobili e autoveicoli sono capaci di ipoteca, ma secondo le leggi speciali che li regolano.

Inoltre, i privilegi iscritti sugli autoveicoli sono equiparati alle ipoteche dalla legge speciale.

Quando si applica

  • Un proprietario di un appartamento concede ipoteca a una banca per un mutuo.
  • Un usufruttuario di un immobile dà in garanzia il suo diritto di usufrutto.
  • Un enfiteuta ipoteca il suo diritto sul fondo per ottenere un finanziamento.
  • Il proprietario di una nave la ipoteca per ottenere credito.
  • Un concessionario di superficie ipoteca il diritto di costruire su un terreno.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità di ipotecare beni mobili generici (la legge speciale regola solo navi, aeromobili e autoveicoli).
  • L'ipoteca su beni immateriali come brevetti o marchi (non rientrano nell'articolo).
  • La procedura per iscrivere l'ipoteca (è disciplinata dagli articoli successivi, come 2808 e seguenti).
  • L'ipoteca su beni futuri (la specialità e indivisibilità sono trattate all'art. 2809).

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