Provvedimenti che danno ipoteca giudiziale - Art. 2818
Sentenze di condanna e altri provvedimenti giudiziali costituiscono titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (Art. 2818 c.c.)
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Una sentenza del giudice che condanna qualcuno a pagare una somma di denaro o a eseguire un'altra obbligazione (compreso il risarcimento di danni futuri ancora da quantificare) costituisce un titolo valido per iscrivere un'ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore. L'ipoteca non nasce automaticamente: il creditore deve attivarsi per iscriverla presso i pubblici registri immobiliari.
Lo stesso effetto è riconosciuto ad altri provvedimenti del giudice, quando la legge espressamente lo prevede. L'articolo 2818 non elenca quali siano questi altri provvedimenti, ma rimanda a disposizioni specifiche (ad esempio l'art. 2819 per le sentenze arbitrali).
Quando si applica
- Il vicino di casa viene condannato dal giudice a pagarti i danni per l'allagamento del tuo appartamento. Con quella sentenza puoi iscrivere ipoteca sulla sua casa.
- Un cliente non paga il prezzo pattuito per una fornitura e ottieni una sentenza di condanna. Puoi iscrivere ipoteca sui suoi immobili.
- Dopo un incidente stradale, il responsabile viene condannato al risarcimento dei danni futuri, ancora da liquidare. La sentenza è già titolo per l'ipoteca.
- Un provvedimento del tribunale che impone il pagamento di una somma a titolo di alimenti, se previsto dalla legge, può essere titolo per ipoteca.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non regola l'ipoteca volontaria, che nasce da un contratto (artt. 2808 e seguenti).
- Non riguarda l'ipoteca legale automatica dell'alienante o del socio (art. 2817).
- Non si applica a sentenze penali che non contengono una condanna civile al pagamento di somme.
- Non copre l'iscrizione di ipoteca in base a un contratto preliminare di vendita (art. 2825-bis).
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