Estensione ipoteca miglioramenti e accessioni - Art. 2811
L'ipoteca su un immobile si estende automaticamente ai miglioramenti, costruzioni e accessioni successive, salvo eccezioni previste dalla legge. Art. 2811 c.c.
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2811 del Codice Civile stabilisce che l'ipoteca non copre solo l'immobile originariamente ipotecato, ma si estende anche a tutto ciò che lo migliora o lo accresce successivamente.
Per miglioramenti si intendono opere che aumentano il valore del bene (ad esempio ristrutturazioni o ammodernamenti). Per costruzioni e altre accessioni si intendono nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni o qualsiasi opera che diventi parte integrante dell'immobile (come una veranda o un impianto fissato al suolo).
Tuttavia la legge prevede eccezioni: in alcuni casi l'estensione automatica può essere limitata, ad esempio quando l'accessione è realizzata da un terzo senza diritto o quando norme speciali escludono determinati beni.
Quando si applica
- Il proprietario costruisce una nuova stanza sul tetto dell'appartamento ipotecato.
- Dopo la costituzione dell'ipoteca, il debitore ristruttura completamente l'interno con nuovi impianti e pavimenti.
- Viene aggiunta una piscina interrata nel giardino di una villa ipotecata.
- Il titolare dell'immobile installa impianti fotovoltaici integrati nella copertura.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non copre i beni mobili non incorporati all'immobile (es. mobili o elettrodomestici non fissi).
- Non regola l'estensione dell'ipoteca a miglioramenti realizzati da un terzo senza il consenso del proprietario (tali eccezioni sono previste da altre norme).
- Non si applica ai danni o alle diminuzioni di valore dell'immobile (disciplinati dall'art. 2813).
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