Art. 2811 Codice Civile

Estensione ipoteca miglioramenti e accessioni - Art. 2811

L'ipoteca su un immobile si estende automaticamente ai miglioramenti, costruzioni e accessioni successive, salvo eccezioni previste dalla legge. Art. 2811 c.c.

Testo ufficiale Art. 2811 Codice Civile — Italia

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2811 del Codice Civile stabilisce che l'ipoteca non copre solo l'immobile originariamente ipotecato, ma si estende anche a tutto ciò che lo migliora o lo accresce successivamente.

Per miglioramenti si intendono opere che aumentano il valore del bene (ad esempio ristrutturazioni o ammodernamenti). Per costruzioni e altre accessioni si intendono nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni o qualsiasi opera che diventi parte integrante dell'immobile (come una veranda o un impianto fissato al suolo).

Tuttavia la legge prevede eccezioni: in alcuni casi l'estensione automatica può essere limitata, ad esempio quando l'accessione è realizzata da un terzo senza diritto o quando norme speciali escludono determinati beni.

Quando si applica

  • Il proprietario costruisce una nuova stanza sul tetto dell'appartamento ipotecato.
  • Dopo la costituzione dell'ipoteca, il debitore ristruttura completamente l'interno con nuovi impianti e pavimenti.
  • Viene aggiunta una piscina interrata nel giardino di una villa ipotecata.
  • Il titolare dell'immobile installa impianti fotovoltaici integrati nella copertura.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non copre i beni mobili non incorporati all'immobile (es. mobili o elettrodomestici non fissi).
  • Non regola l'estensione dell'ipoteca a miglioramenti realizzati da un terzo senza il consenso del proprietario (tali eccezioni sono previste da altre norme).
  • Non si applica ai danni o alle diminuzioni di valore dell'immobile (disciplinati dall'art. 2813).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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