Pericolo di danno alle cose ipotecate - Art. 2813
Art. 2813 cod. civ.: il creditore ipotecario può chiedere al giudice la cessazione di atti che minacciano i beni ipotecati e l'adozione di cautele.
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2813 del codice civile si occupa del pericolo di danno ai beni su cui grava un'ipoteca. Quando il debitore (chi ha concesso l'ipoteca) oppure un terzo compie un atto che potrebbe portare alla distruzione (perimento) o al deterioramento dei beni ipotecati, il creditore ipotecario (chi ha diritto di realizzare la garanzia) può rivolgersi al giudice.
Il giudice può ordinare che quegli atti vengano fermati oppure disporre le cautele necessarie per evitare che la garanzia venga pregiudicata. La norma non richiede che il danno si sia già verificato: basta che esista un pericolo concreto. L'atto può provenire sia dal debitore sia da un terzo, ad esempio un affittuario o un comproprietario.
Quando si applica
- Il debitore inizia a demolire un fabbricato su cui è iscritta ipoteca.
- Un inquilino (terzo) rimuove gli infissi e gli impianti dell'immobile ipotecato, rischiando di peggiorare la consistenza del bene.
- Il debitore omette le riparazioni necessarie dopo un incendio, lasciando la struttura esposta agli agenti atmosferici, con pericolo di ulteriore deterioramento.
- Un terzo, senza titolo, asporta materiali edili dalla costruzione ipotecata.
Cosa questo articolo non dice
- Danni causati da eventi naturali (terremoto, alluvione) non imputabili ad atti del debitore o di terzi: la norma non si applica, perché richiede un 'atto'.
- La semplice diminuzione del valore di mercato del bene per cause economiche (crisi immobiliare) non rientra nella fattispecie, che riguarda il pericolo di perimento o deterioramento fisico.
- Il creditore non può agire direttamente senza autorizzazione giudiziaria: la norma prevede un ricorso al giudice, non un'azione unilaterale.
- La norma non concede al creditore il diritto di impossessarsi del bene o di venderlo; serve una specifica procedura esecutiva.
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