Art. 2815 Codice Civile

Destino dell'ipoteca in enfiteusi - Art. 2815

Disciplina delle ipoteche sul diritto del concedente e dell'enfiteuta in caso di affrancazione, devoluzione, prescrizione o riunione dei diritti.

Testo ufficiale Art. 2815 Codice Civile — Italia

Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà. Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà. Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta. Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'enfiteusi e un diritto reale che attribuisce a un soggetto, detto enfiteuta, il godimento di un bene immobile altrui con l'obbligo di migliorarlo e di versare un canone al proprietario, chiamato concedente. L'articolo disciplina gli effetti dell'estinzione dell'enfiteusi o della riunione dei diritti sulle ipoteche iscritte a garanzia dei crediti verso l'uno o l'altro soggetto.

In caso di affrancazione, l'enfiteuta diventa pieno proprietario: le ipoteche iscritte sul suo diritto si estendono all'intera proprieta, mentre quelle gravanti sul diritto del concedente si trasferiscono sul somma dovuta per l'affrancazione. Se invece l'enfiteusi cessa per devoluzione o per scadenza del termine, la piena proprieta si riespande in capo al concedente e le ipoteche dell'enfiteuta si convertono sul rimborso spettante per i miglioramenti, il cui ammontare deve essere stabilito dal giudice se non concordato per iscritto con i creditori.

Se l'enfiteusi si estingue per prescrizione derivante da mancato esercizio, le ipoteche iscritte contro l'enfiteuta si estinguono. Quando infine i due diritti si riuniscono nella medesima persona per ragioni diverse da quelle tipiche, le ipoteche preesistenti continuano a gravare distintamente sui singoli diritti, a meno che l'ipoteca non riguardasse soltanto uno di essi, caso in cui si estende alla piena proprieta.

Quando si applica

  • L'enfiteuta affranca il fondo pagando la somma stabilita e il creditore ipotecario dell'enfiteuta vede estesa la propria garanzia sulla piena proprieta del bene
  • Il concedente ottiene la devoluzione del bene per mancato pagamento dei canoni e l'ipoteca dell'enfiteuta si sposta sul credito relativo ai miglioramenti apportati
  • L'enfiteusi si estingue per non uso prolungato e la garanzia ipotecaria iscritta a carico dell'enfiteuta viene meno definitivamente
  • Il concedente acquista per compravendita il diritto dell'enfiteuta e l'ipoteca originariamente iscritta su uno solo dei due diritti si espande all'intero immobile

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dell'ipoteca gravante sul diritto di superficie
  • La costituzione e gli effetti dell'ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprieta
  • I criteri di calcolo del canone enfiteutico o della somma dovuta per l'affrancazione

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