Ipoteca su usufrutto e nuda proprietà - Art. 2814
L'ipoteca sull'usufrutto si estingue col cessare dell'usufrutto, ma perdura se rinunzia, abuso o acquisto. L'ipoteca sulla nuda proprietà si estende alla piena.
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto. Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo riguarda le ipoteche costituite sul diritto di usufrutto (il diritto di usare e godere di un bene altrui) e sul diritto di nuda proprietà (la proprietà del bene senza il diritto di usarne). Quando l'usufrutto si estingue, l'ipoteca che lo gravava si estingue automaticamente. Tuttavia, se l'estinzione avviene per rinuncia dell'usufruttuario, per abuso del diritto da parte sua, o perché l'usufruttuario acquista la nuda proprietà, allora l'ipoteca sull'usufrutto non si estingue subito: continua fino al momento in cui l'usufrutto si sarebbe comunque estinto per altre cause (ad esempio la morte dell'usufruttuario se l'usufrutto era vitalizio).
Se invece è la nuda proprietà ad essere gravata da ipoteca, quando l'usufrutto si estingue l'ipoteca si estende automaticamente alla piena proprietà, cioè il creditore ipotecario acquista garanzia sull'intero bene. Ma nei casi in cui (per le eccezioni di cui sopra) l'ipoteca sull'usufrutto continua a esistere, questa estensione non può danneggiare il creditore garantito dall'ipoteca sull'usufrutto: i due crediti concorrono secondo le regole generali.
Quando si applica
- Tizio ha l'usufrutto di una casa e la ipoteca a garanzia di un prestito. Se Tizio muore, l'usufrutto si estingue e l'ipoteca si estingue con esso.
- Tizio, usufruttuario, rinuncia all'usufrutto. L'ipoteca sulla sua usufrutto non si estingue subito, ma dura fino al momento in cui l'usufrutto sarebbe comunque finito (es. scadenza del termine).
- Tizio, usufruttuario, acquista la nuda proprietà da Caio. L'ipoteca sull'usufrutto di Tizio continua fino al termine naturale dell'usufrutto.
- Caio ha un'ipoteca sulla nuda proprietà di un immobile gravato da usufrutto. Alla morte dell'usufruttuario, l'ipoteca di Caio si estende automaticamente all'intera proprietà.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'ipoteca sugli altri diritti reali di godimento, come l'enfiteusi (art. 2815) o la superficie (art. 2816).
- Non dice cosa accade se l'usufrutto si estingue per prescrizione o consolidazione diversa dall'acquisto da parte dell'usufruttuario.
- Non disciplina la graduazione tra più ipoteche sullo stesso bene; si limita a stabilire la persistenza o estensione dell'ipoteca.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2814 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.