Art. 2828 Codice Civile

Immobili su cui iscriversi ipoteca giudiziale - Art. 2828

L'articolo 2828 permette di iscrivere ipoteca giudiziale su tutti gli immobili del debitore, anche quelli acquistati dopo la condanna.

Testo ufficiale Art. 2828 Codice Civile — Italia

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'ipoteca giudiziale è una garanzia che nasce da una sentenza di condanna. L'articolo 2828 indica su quali immobili può essere iscritta: su tutti quelli che appartengono al debitore al momento della condanna, e su quelli che il debitore acquista in seguito, non appena ne diventa proprietario.

La norma non richiede che gli immobili siano specificati nella sentenza; basta che il debitore ne sia o ne diventi proprietario. L'iscrizione avviene man mano che il debitore acquista nuovi immobili, senza necessità di un nuovo provvedimento.

Quando si applica

  • Un creditore ottiene una sentenza di condanna e iscrive ipoteca sulla casa di proprietà del debitore.
  • Il debitore eredita un terreno dopo la condanna; il creditore può iscrivere ipoteca su quel terreno appena il debitore lo acquista.
  • Il debitore acquista un nuovo appartamento con un mutuo; il creditore può iscrivere ipoteca giudiziale su quell'appartamento non appena il debitore ne diventa proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non regola l'importo massimo per cui si può iscrivere l'ipoteca (v. art. 2838).
  • Non si applica all'ipoteca legale dell'alienante o del condividente (art. 2834).
  • Non copre il caso di ipoteca su beni futuri non ancora esistenti (art. 2823).
  • Non disciplina l'iscrizione su beni indivisi (art. 2825).

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