Immobili su cui iscriversi ipoteca giudiziale - Art. 2828
L'articolo 2828 permette di iscrivere ipoteca giudiziale su tutti gli immobili del debitore, anche quelli acquistati dopo la condanna.
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'ipoteca giudiziale è una garanzia che nasce da una sentenza di condanna. L'articolo 2828 indica su quali immobili può essere iscritta: su tutti quelli che appartengono al debitore al momento della condanna, e su quelli che il debitore acquista in seguito, non appena ne diventa proprietario.
La norma non richiede che gli immobili siano specificati nella sentenza; basta che il debitore ne sia o ne diventi proprietario. L'iscrizione avviene man mano che il debitore acquista nuovi immobili, senza necessità di un nuovo provvedimento.
Quando si applica
- Un creditore ottiene una sentenza di condanna e iscrive ipoteca sulla casa di proprietà del debitore.
- Il debitore eredita un terreno dopo la condanna; il creditore può iscrivere ipoteca su quel terreno appena il debitore lo acquista.
- Il debitore acquista un nuovo appartamento con un mutuo; il creditore può iscrivere ipoteca giudiziale su quell'appartamento non appena il debitore ne diventa proprietario.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non regola l'importo massimo per cui si può iscrivere l'ipoteca (v. art. 2838).
- Non si applica all'ipoteca legale dell'alienante o del condividente (art. 2834).
- Non copre il caso di ipoteca su beni futuri non ancora esistenti (art. 2823).
- Non disciplina l'iscrizione su beni indivisi (art. 2825).
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