Ipoteca su lodo arbitrale esecutivo - Art. 2819
Art. 2819 c.c.: l'iscrizione d'ipoteca su lodo arbitrale è possibile solo dopo che il lodo è stato reso esecutivo con decreto.
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2819 del Codice Civile permette di iscrivere un'ipoteca (garanzia reale su beni immobili) basandosi su un lodo arbitrale, ovvero sulla decisione emessa da arbitri in una controversia. Tuttavia, questo è possibile solo dopo che il lodo è stato reso esecutivo con un decreto del tribunale competente. Senza tale decreto, il lodo non è sufficiente per l'iscrizione ipotecaria.
La norma configura un'ipotesi specifica di ipoteca giudiziale, già prevista dall'art. 2818 per le sentenze. Qui si estende ai lodi arbitrali, equiparandoli alle sentenze solo dopo l'esecutività. L'ipoteca può quindi essere iscritta sui beni del debitore soccombente per garantire il credito riconosciuto nel lodo.
Quando si applica
- Una società vince un arbitrato per il pagamento di forniture non saldate; ottiene dal tribunale il decreto che rende esecutivo il lodo e poi iscrive ipoteca sull'immobile del debitore.
- Un condominio ottiene un lodo che condanna un proprietario a risarcire danni da infiltrazioni; dopo il decreto di esecutività, iscrive ipoteca sull'appartamento del condannato.
- Un appaltatore vince un arbitrato per il corrispettivo di lavori edili; ottenuta l'esecutività, iscrive ipoteca sul terreno di proprietà del committente.
- Un erede vince un arbitrato per la divisione ereditaria con conguaglio in denaro; dopo il decreto, iscrive ipoteca sulla quota di immobile dell'altro erede.
- Un locatore ottiene un lodo per canoni arretrati e danni; reso esecutivo, iscrive ipoteca su un altro immobile del conduttore.
Cosa questo articolo non dice
- Un semplice lodo arbitrale non ancora reso esecutivo non consente l'iscrizione di ipoteca; serve il decreto del tribunale.
- L'articolo non si applica ai lodi che ordinano una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro (ad esempio, un obbligo di fare), perché l'ipoteca garantisce crediti pecuniari.
- L'articolo non regola l'iscrizione di ipoteca su lodi arbitrali stranieri; per questi occorre l'exequatur secondo le norme internazionali e l'art. 2820 del Codice Civile.
- Non è possibile iscrivere ipoteca sulla base di un lodo annullato o sospeso, anche se in precedenza reso esecutivo.
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