Limiti alla surrogazione ipotecaria Art. 2857
L'articolo 2857 stabilisce i limiti alla surrogazione ipotecaria sui beni alienati o di terzi e la procedura d'annotazione per far valere il diritto.
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, né sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente. Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni. Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un creditore ipotecario di grado posteriore rimane insoddisfatto perche' un creditore di grado anteriore si e' soddisfatto sul bene, la legge prevede la possibilita' di subentrare nelle altre ipoteche di quest'ultimo. Questo diritto di surrogazione incontra tuttavia limiti precisi per tutelare i terzi e la certezza della circolazione dei beni.
La surrogazione non si puo' esercitare sui beni offerti in ipoteca da un terzo datore, ne' sugli immobili venduti dal debitore se la vendita e' stata trascritta prima dell'iscrizione del creditore rimasto insoddisfatto. Se invece il debitore ha acquistato beni successivamente a tale iscrizione e l'ipoteca giudiziale del creditore soddisfatto si era estesa ad essi, la surrogazione e' ammessa anche su tali beni.
Per rendere operativo il diritto, la legge richiede una specifica formalita': e' necessario eseguire l'annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca del creditore soddisfatto, presentando al conservatore dei registri immobiliari la copia dello stato di graduazione che attesta l'incapienza.
Quando si applica
- Un creditore rimasto incapiente che tenta di surrogarsi sulle ipoteche iscritte su un immobile che il debitore aveva gia' venduto con atto trascritto prima della sua iscrizione
- Un creditore che intende far valere la surrogazione su un bene concesso in garanzia da un terzo datore d'ipoteca
- Un creditore che vuole agire su beni acquistati dal debitore dopo la propria iscrizione, sui quali il creditore soddisfatto aveva esteso la propria ipoteca giudiziale
- La presentazione al conservatore della copia dello stato di graduazione per ottenere l'annotazione della surrogazione a margine dell'ipoteca
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina generale e i presupposti del diritto di surrogazione del creditore perdente, regolati dall'articolo 2856
- I diritti e le facolta' di scelta previsti a tutela del terzo acquirente del bene ipotecato, disciplinati dall'articolo 2858
- Le eccezioni che il terzo acquirente puo' opporre ai creditori, disciplinate dall'articolo 2859
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