Effetti del rilascio su ipoteche e servitù – Art. 2862
Il rilascio da parte del terzo acquirente non estingue ipoteche e servitù già iscritte contro di lui; fa rivivere quelle a suo favore prima dell'acquisto.
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio. Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui. Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il "rilascio" è la facoltà del terzo acquirente di un immobile ipotecato di abbandonarlo per evitare la responsabilità personale verso i creditori. Questo articolo regola come il rilascio incide sui diritti reali (ipoteche, servitù, ecc.).
Le ipoteche e le servitù che erano già state rese pubbliche (cioè iscritte nei registri immobiliari) contro il terzo prima che fosse annotato il rilascio rimangono valide e non vengono cancellate. Il rilascio non le pregiudica.
I diritti reali che già appartenevano al terzo prima dell'acquisto (ad esempio, una servitù di passaggio di cui era titolare) riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui. Lo stesso vale per le servitù che, al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di un altro fondo del terzo: esse rivivono e vengono incluse nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Quando si applica
- Un terzo acquirente rilascia un appartamento su cui gravava un'ipoteca a favore della banca; l'ipoteca resta efficace nonostante il rilascio.
- Prima di acquistare la casa, Tizio era titolare di una servitù di passaggio sul fondo confinante; dopo il rilascio della casa acquistata, la servitù rivive.
- Al momento dell'iscrizione dell'ipoteca sul fondo A (oggetto del rilascio), esisteva una servitù a favore di A e a carico di un altro fondo B di proprietà del terzo; dopo il rilascio la servitù riprende efficacia e A può essere espropriato con quella servitù.
- Il terzo acquirente rilascia l'immobile per evitare l'esecuzione personale; il creditore ipotecario può procedere contro l'immobile come se il rilascio non fosse avvenuto, purché l'ipoteca fosse già pubblicata prima dell'annotazione del rilascio.
- Dopo il rilascio, un'altra servitù che il terzo aveva a favore del proprio fondo (non quello ipotecato) non viene toccata dal rilascio se non era oggetto di pubblicità contro di lui.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura per effettuare il rilascio (termini e modalità) – è regolata dagli articoli 2860 e 2861.
- I diritti del terzo datore di ipoteca (chi costituisce ipoteca su un bene proprio per debito altrui) – disciplinati dagli articoli 2870 ss.
- Cosa accade se il terzo acquirente non rilascia ma subisce l'espropriazione senza rilascio – l'art. 2862 si applica solo in caso di rilascio o vendita all'incanto contro di lui.
- La responsabilità personale del terzo per il debito (effetti del rilascio sulle obbligazioni personali) – non trattata in questo articolo.
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