Danni e miglioramenti del terzo nell'ipoteca Art. 2864
L'art. 2864 c.c. regola la responsabilità del terzo acquirente per danni da colpa grave all'immobile ipotecato e il recupero del valore dei miglioramenti.
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti. Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita. Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un bene immobile gravato da ipoteca viene acquistato da un terzo (detto terzo acquirente), i creditori retains la possibilità di espropriare il bene. Se il terzo causa danni alla struttura o all'immobile per colpa grave, pregiudicando la garanzia dei creditori ipotecari, è obbligato a risarcire tali danni.
Se il terzo esegue opere che migliorano l'immobile dopo la trascrizione del suo titolo d'acquisto, non ha il diritto di trattenere l'immobile rifiutando la consegna. Ha tuttavia il diritto di recuperare il valore di tali miglioramenti, separando la relativa somma dal prezzo ottenuto dalla vendita all'asta.
Nel caso in cui il ricavato della vendita forzata non sia sufficiente a coprire sia il valore originario del bene sia il valore dei miglioramenti apportati, il prezzo ricavato viene ripartito in due quote proporzionali ai due distinti valori.
Quando si applica
- Un acquirente di un immobile ipotecato ne abbate le pareti portanti per colpa grave, riducendo il valore di garanzia per i creditori.
- Il terzo acquirente installa un impianto fotovoltaico dopo aver trascritto l'atto di acquisto e chiede di recuperare il valore dell'impianto dal ricavato dell'asta.
- L'immobile ipotecato viene venduto all'asta a un prezzo inferiore al totale del valore iniziale e delle migliorie eseguite dal terzo acquirente.
Cosa questo articolo non dice
- Danni arrecati all'immobile da semplice colpa lieve o negligenza ordinaria del terzo acquirente.
- Miglioramenti o addizioni eseguite dal terzo prima della trascrizione del proprio titolo di acquisto.
- Diritto del terzo di trattenere l'immobile fino al rimborso delle spese sostitute (espressamente negato dalla norma).
- Gestione e restituzione dei frutti e delle rendite dell'immobile, disciplinate dall'articolo 2865.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2864 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.