Frutti dell'immobile ipotecato dovuti dal terzo -Art. 2865
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo dal giorno del pignoramento; in caso di liberazione, dal pignoramento o dalla notificazione ex art. 2890.
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento. Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda i frutti (come canoni di locazione o prodotti agricoli) di un immobile su cui è iscritta un'ipoteca, quando l'immobile è stato acquistato da un terzo (cioè una persona diversa dal debitore originario). Il terzo acquirente deve i frutti al creditore ipotecario a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento dell'immobile.
Se l'immobile viene liberato dalle ipoteche (ad esempio perché il debito viene estinto), i frutti sono comunque dovuti dal giorno del pignoramento, oppure, se non c'è stato pignoramento, dal giorno in cui è stata notificata al terzo la domanda di liberazione secondo l'art. 2890 del codice civile.
Il termine "frutti" include sia i frutti naturali (raccolti, legname) sia i frutti civili (interessi, canoni di affitto). La norma stabilisce solo la decorrenza, non l'importo né le modalità di calcolo.
Quando si applica
- Un terzo acquista un appartamento ipotecato e lo affitta. Il creditore pignora l'appartamento: da quel giorno, il terzo deve versare i canoni di affitto al creditore.
- Un terzo acquista un terreno agricolo ipotecato. Il creditore pignora il terreno: i frutti del raccolto successivo al pignoramento sono dovuti al creditore.
- L'immobile viene liberato dall'ipoteca perché il debitore paga il debito. Il terzo aveva già iniziato a percepire i frutti: questi sono dovuti dal giorno del pignoramento (se avvenuto) o dal giorno della notifica della domanda di liberazione.
- Il terzo acquirente effettua miglioramenti all'immobile. La norma non riguarda il rimborso dei miglioramenti (disciplinato dall'art. 2864), ma solo la decorrenza dei frutti.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non stabilisce l'ammontare dei frutti dovuti né come calcolarli.
- Non regola i diritti del terzo acquirente verso il debitore per il rimborso di quanto pagato (art. 2866).
- Non si applica ai frutti prodotti prima del pignoramento: questi restano al terzo salvo diversa pattuizione.
- Non disciplina la riduzione dell'ipoteca (art. 2872).
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