Art. 2890 Codice Civile

Notifica per liberare un immobile da ipoteca: Art. 2890

L'acquirente di un bene ipotecato deve notificare ai creditori e al vecchio proprietario un atto con titolo, dati catastali e il prezzo offerto.

Testo ufficiale Art. 2890 Codice Civile — Italia

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo. In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione. Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona acquista un immobile gravato da ipoteca e intende liberarlo dal vincolo, la legge impone la notificazione formale di un atto tramite ufficiale giudiziario. I destinatari obbligatori di questa notifica sono i creditori che hanno iscritto l'ipoteca e il precedente proprietario del bene.

L'atto deve specificare il titolo d'acquisto con la relativa data di trascrizione, la descrizione catastale dell'immobile e l'indicazione del prezzo stabilito. Se l'acquisto e avvenuto a titolo gratuito o senza indicazione del prezzo, occorre indicare il valore dichiarato, che non puo mai essere inferiore al prezzo base fissato per le vendite all'asta.

Attraverso la notifica, l'acquirente si offre formalmente di pagare ai creditori il prezzo o il valore dichiarato ed e tenuto ad eleggere domicilio nel comune dove si trova il tribunale competente per l'espropriazione. Per garantire la conoscibilita della procedura, un estratto dell'atto viene pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari.

Quando si applica

  • Chi acquista una casa gravata da un'ipoteca e avvia la procedura per estinguere il vincolo offrendo il prezzo d'acquisto ai creditori.
  • Un acquirente che riceve un immobile in donazione e dichiara il valore del bene per avviare la liberazione dalle ipoteche iscritte.
  • Il nuovo proprietario di un terreno ipotecato che individua il tribunale competente ed elegge domicilio nel relativo comune per notificare l'offerta.

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di cancellazione dell'ipoteca per avvenuta estinzione del debito da parte del debitore originale.
  • L'opposizione del creditore che chiede la vendita dell'immobile all'asta pubblica per ottenere un prezzo superiore.
  • La disciplina della prescrizione dell'ipoteca iscritto sui beni acquistati da terzi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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