Art. 2867 Codice Civile

Obblighi del terzo debitore del prezzo - Art. 2867

I creditori ipotecari possono esigere dal terzo acquirente il pagamento del prezzo dovuto per l'acquisto. Il pagamento libera l'immobile da ogni ipoteca.

Testo ufficiale Art. 2867 Codice Civile — Italia

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento. Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione. Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitar di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona acquista un immobile gravato da ipoteca e deve ancora versare una somma al venditore in ragione di quell'acquisto, i creditori ipotecari iscritti contro il vecchio proprietario possono rivolgersi direttamente all'acquirente per incassare quanto da lui dovuto.

Se la somma dovuta dall'acquirente è già esigibile e sufficiente a soddisfare tutti i creditori iscritti, ogni creditore può pretenderne singolarmente il pagamento. Se invece il debito non è ancora scaduto, è di importo inferiore o presenta condizioni diverse, i creditori devono agire di comune accordo per ottenerne il pagamento nei modi e nei termini del contratto originale.

In questi casi l'acquirente non ha la facoltà di evitare il pagamento offrendo il rilascio del bene. Effettuato il pagamento, l'immobile viene liberato da ogni ipoteca, compresa quella eventualmente spettante all'alienante, e l'acquirente può ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

Quando si applica

  • Acquisto di un appartamento con saldo prezzo ancora da versare, chiesto direttamente da un creditore ipotecario del venditore.
  • Compravendita immobiliare con pagamento dilazionato, in cui i creditori del venditore concordano unanimemente di incassare le rate dell'acquirente.
  • Richiesta di cancellazione dell'ipoteca sul bene acquistato dopo aver saldato i creditori del precedente proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità generale per l'acquirente di liberarsi mediante il rilascio dell'immobile, esclusa in questo caso ma regolata dall'art. 2858.
  • I diritti dell'acquirente di rivalersi sul debitore originale dopo il pagamento, previsti dall'art. 2866.
  • Le cause generali di estinzione dell'ipoteca diverse dal pagamento del prezzo dovuto, contenute nell'art. 2878.

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