Estinzione ipoteca per fatto del creditore - Art. 2869
L'ipoteca costituita da un terzo si estingue se il creditore impedisce la surrogazione del terzo nei suoi diritti. Art. 2869.
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2869 riguarda l'ipoteca data da un terzo (una persona diversa dal debitore) per garantire un debito altrui. Se il creditore, con un proprio comportamento, impedisce al terzo di subentrare (surrogarsi) nei diritti, pegni, ipoteche e privilegi che il creditore aveva, allora l'ipoteca del terzo si estingue.
Il "fatto del creditore" può essere, ad esempio, la cancellazione volontaria di un'altra garanzia, la mancata iscrizione o rinnovazione di un'ipoteca, o la rinuncia a un privilegio. L'effetto è che il terzo, avendo pagato o dovendo pagare, non può ottenere la stessa protezione che aveva il creditore originale.
Quando si applica
- Il creditore cancella di propria iniziativa un'ipoteca precedente sullo stesso immobile, impedendo al terzo di subentrarvi dopo aver pagato il debito.
- Il creditore non rinnova l'iscrizione di un privilegio speciale che scade, e il terzo non può più surrogarsi in quel privilegio.
- Il creditore accetta una novazione del debito (cambio del titolo) che estingue le garanzie originarie, senza che il terzo possa surrogarsi nelle nuove.
- Il creditore rilascia un fideiussore o un coobbligato, riducendo le possibilità di surrogazione del terzo.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'estinzione dell'ipoteca per pagamento del debito da parte del debitore (art. 2878 c.c.).
- Non si applica quando è il terzo stesso a causare l'impossibilità della surrogazione (ad esempio, distruggendo il bene).
- Non riguarda l'ipoteca costituita dal debitore stesso, ma solo quella del terzo datore di ipoteca.
- Non disciplina la rinuncia volontaria all'ipoteca da parte del creditore (art. 2879 c.c.).
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