Art. 2873 Codice Civile

Quando è esclusa la riduzione d'ipoteca Art. 2873

La riduzione dell'ipoteca è esclusa se pattuita o decisa con sentenza. È ammessa sulla somma dopo aver estinto il quinto del debito o per sopraelevazioni.

Testo ufficiale Art. 2873 Codice Civile — Italia

Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza. Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma. Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando la quantità dei beni ipotecati o la somma garantita sono state stabilite tramite un accordo tra le parti (convenzione) oppure determinate da un giudice con sentenza, non è possibile presentare domanda di riduzione dell'ipoteca.

La norma prevede tuttavia un'eccezione in caso di pagamenti parziali. Se il debitore esegue pagamenti tali da estinguere almeno il quinto del debito originario, diventa ammissibile la richiesta di riduzione proporzionale della somma per la quale l'ipoteca è stata iscritta.

Un'ulteriore eccezione riguarda gli immobili sui quali vengono eseguite sopraelevazioni successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. In questo caso, il soggetto che ha costituito l'ipoteca può chiedere che la garanzia sia ridotta per esentare in tutto o in parte le nuove costruzioni, nei limiti stabiliti dall'art. 2876 per la tutela del creditore.

Quando si applica

  • Un debitore chiede la riduzione dell'ipoteca concordata volontariamente con la banca senza aver ancora versato pagamenti pari al quinto del debito.
  • Un debitore che ha ripagato oltre il quinto del debito originario richiede la riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia.
  • Il proprietario di un edificio ipotecato vi costruisce sopra un nuovo piano e chiede di escludere la nuova struttura dal vincolo ipotecario.

Cosa questo articolo non dice

  • La riduzione dell'ipoteca legale o giudiziale che non sia stata fissata per convenzione o sentenza.
  • I casi di sproporzione originaria tra valore dei beni e importo del credito.
  • La liquidazione e l'imputazione delle spese necessarie per eseguire la riduzione.

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