Riduzione ipoteca legale e giudiziale Art. 2874
L'ipoteca legale o giudiziale deve ridursi se il valore dei beni eccede la cautela o se la somma iscritta eccede di un quinto quella dichiarata dovuta.
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce l'obbligo di ridurre le ipoteche giudiziali e le ipoteche legali su domanda delle parti interessate. Sono escluse da questa disciplina specifica soltanto le ipoteche legali previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817.
La riduzione deve essere concessa in due circostanze precise. La prima si verifica quando il valore degli immobili compresi nell'iscrizione supera la misura della garanzia che deve essere fornita. La seconda ricorre quando l'importo determinato dal creditore nell'atto di iscrizione supera di un quinto la somma che l'autorità giudiziaria accerta come effettivamente dovuta.
La norma serve a riequilibrare la garanzia reale quando il vincolo iscritto risulta sproporzionato rispetto al debito effettivo o al valore dei beni necessari a tutelare il creditore.
Quando si applica
- Un debitore subisce un'ipoteca giudiziale su un immobile per un importo iscritto dal creditore che supera di un quinto la somma accertata dal giudice
- Un proprietario chiede di ridurre l'iscrizione di un'ipoteca legale poiché il valore dei beni vincolati eccede la garanzia da prestare
- Un terzo interessato chiede il ridimensionamento dell'iscrizione ipotecaria devenuta sproporzionata rispetto al credito dichiarato dovuto
Cosa questo articolo non dice
- L'ipoteca volontaria concessa per contratto, regolata da norme distinte sulla riduzione convenzionale
- Le ipoteche legali del venditore e del condividente di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, escluse espressamente
- La cancellazione totale dell'ipoteca a seguito dell'estinzione del debito
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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