Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni
Il valore dei beni eccede la cautela se supera di un terzo i crediti iscritti più accessori (art. 2855), sia all'iscrizione che dopo. Art. 2875.
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2875 del Codice Civile stabilisce quando il valore dei beni ipotecati si considera eccessivo rispetto alla cautela da somministrare. Ciò accade se il valore, sia al momento dell'iscrizione dell'ipoteca che in qualsiasi momento successivo, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, aumentato degli accessori secondo l'art. 2855.
Questa disposizione è rilevante per la riduzione dell'ipoteca (articoli 2872-2877). La norma crea una presunzione di eccesso: se il rapporto indicato sussiste, il valore si reputa eccessivo, e ciò può essere fatto valere da chi ha interesse alla riduzione.
Quando si applica
- Al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, il valore del bene è già superiore di un terzo ai crediti iscritti e accessori.
- Dopo l'iscrizione, il valore del bene aumenta (es. per rivalutazione del mercato) e supera la soglia.
- Il terzo acquirente dell'immobile ipotecato rileva l'eccesso e chiede la riduzione dell'ipoteca.
- Il debitore chiede la riduzione dell'ipoteca perché il valore eccede la cautela, ma il creditore contesta il calcolo degli accessori.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non fissa un importo massimo per l'ipoteca, ma solo un rapporto tra valore e credito.
- Non si applica alla cancellazione dell'ipoteca, regolata dagli artt. 2882-2886.
- Non determina automaticamente la riduzione: stabilisce solo quando il valore si reputa eccessivo, lasciando agli artt. 2872-2877 le modalità.
- Non riguarda la determinazione degli accessori, che è demandata all'art. 2855.
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