Limiti della riduzione di ipoteca - Art. 2876
La riduzione dell'ipoteca rispetta l'eccedenza del quinto per la somma del credito e l'eccedenza del terzo per il valore della cautela.
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2876 del Codice Civile fissa i limiti della riduzione dell'ipoteca. La riduzione deve essere eseguita rispettando l'eccedenza del quinto per quanto riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per il valore della cautela.
Ciò significa che la riduzione non può intaccare la parte del credito che eccede un quinto dell'importo originario, né la parte del valore della cautela che eccede un terzo del suo valore originario. In altri termini, il credito non può essere ridotto di oltre un quinto e la cautela non può essere ridotta di oltre un terzo.
Quando si applica
- Un terzo acquirente di un immobile ipotecato chiede la riduzione dell'ipoteca iscritta.
- Un giudice ordina la riduzione di un'ipoteca eccedente il valore del bene.
- Il debitore chiede la riduzione di un'ipoteca legale o giudiziale dopo aver estinto parte del debito.
- Un creditore ipotecario acconsente alla riduzione dell'ipoteca per liberare parte del bene.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non stabilisce come calcolare l'importo della riduzione, ma solo i limiti massimi.
- Non disciplina la riduzione delle ipoteche legali e giudiziali, che è regolata dall'articolo 2874.
- Non riguarda l'esclusione della riduzione, trattata dall'articolo 2873.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2876 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.