Art. 2877 Codice Civile

Spese della riduzione - Art. 2877

Le spese per la riduzione sono a carico del richiedente, salvo che per eccesso del creditore nella determinazione del credito, allora a carico di quest'ultimo.

Testo ufficiale Art. 2877 Codice Civile — Italia

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce chi paga le spese per eseguire la riduzione di un'ipoteca. In generale, le spese sono a carico di chi chiede la riduzione (il richiedente).

L'eccezione è quando la riduzione è necessaria perché il creditore ha determinato il credito in misura eccessiva: in quel caso le spese le paga il creditore.

Se la riduzione è ordinata dal giudice con una sentenza, le spese del processo vanno a carico della parte soccombente, salvo che il giudice decida di compensarle tra le parti.

Quando si applica

  • Un debitore chiede la riduzione dell'ipoteca perché il valore dei beni è diminuito.
  • Il creditore ha iscritto un'ipoteca per un importo superiore al credito effettivo.
  • Un terzo acquirente dell'immobile chiede la riduzione per evitare l'espropriazione.
  • Il giudice ordina la riduzione con sentenza dopo un giudizio tra creditore e debitore.
  • Il creditore acconsente alla riduzione, ma le spese restano a carico del richiedente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce l'ammontare della riduzione (trattato dall'art. 2876).
  • Non regola la riduzione delle ipoteche legali o giudiziali (art. 2874).
  • Non disciplina la cancellazione dell'ipoteca (artt. 2882 e seguenti).
  • Non riguarda i diritti del terzo datore d'ipoteca (artt. 2866-2871).

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