Spese della riduzione - Art. 2877
Le spese per la riduzione sono a carico del richiedente, salvo che per eccesso del creditore nella determinazione del credito, allora a carico di quest'ultimo.
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce chi paga le spese per eseguire la riduzione di un'ipoteca. In generale, le spese sono a carico di chi chiede la riduzione (il richiedente).
L'eccezione è quando la riduzione è necessaria perché il creditore ha determinato il credito in misura eccessiva: in quel caso le spese le paga il creditore.
Se la riduzione è ordinata dal giudice con una sentenza, le spese del processo vanno a carico della parte soccombente, salvo che il giudice decida di compensarle tra le parti.
Quando si applica
- Un debitore chiede la riduzione dell'ipoteca perché il valore dei beni è diminuito.
- Il creditore ha iscritto un'ipoteca per un importo superiore al credito effettivo.
- Un terzo acquirente dell'immobile chiede la riduzione per evitare l'espropriazione.
- Il giudice ordina la riduzione con sentenza dopo un giudizio tra creditore e debitore.
- Il creditore acconsente alla riduzione, ma le spese restano a carico del richiedente.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'ammontare della riduzione (trattato dall'art. 2876).
- Non regola la riduzione delle ipoteche legali o giudiziali (art. 2874).
- Non disciplina la cancellazione dell'ipoteca (artt. 2882 e seguenti).
- Non riguarda i diritti del terzo datore d'ipoteca (artt. 2866-2871).
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