Chi può acconsentire a cancellare l'ipoteca: Art. 2883
L'articolo 2883 stabilisce i requisiti di capacità per acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca e limita i poteri dei rappresentanti se non soddisfatti.
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione. Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria priva il creditore della sua garanzia reale. Per acconsentire alla cancellazione occorre la medesima capacità legale e d'agire richiesta per liberare il debitore dalla sua obbligazione. Se il creditore non possiede tale capacità, la manifestazione del consenso richiede l'intervento e l'assistenza dei soggetti previsti dalla legge.
La norma pone un divieto tassativo a tutela dell'incapace: il suo rappresentante legale o amministratore non può acconsentire a cancellare l'ipoteca finché il credito non sia stato totalmente soddisfatto. Tale limitazione si applica anche se il rappresentante ha il potere di incassare i crediti o di rilasciare quietanza.
Quando si applica
- Un genitore intende acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca sul bene del debitore prima che il figlio minorenne abbia ricevuto il pagamento del credito.
- Un tutore gestisce i beni di una persona interdetta e deve sottoscrivere il consenso alla cancellazione dell'ipoteca dopo l'integrale pagamento del debito.
- Un curatore assiste una persona inabilitata nell'espressione del consenso necessario ad estinguere la garanzia ipotecaria.
Cosa questo articolo non dice
- Le formalità esecutive per la presentazione dell'atto di cancellazione al conservatore, regolate dall'articolo 2882.
- La cancellazione dell'ipoteca ordinata direttamente dal giudice con sentenza, prevista dall'articolo 2884.
- I modi di estinzione dell'ipoteca indipendenti dalla cancellazione del titolo, stabiliti dall'articolo 2878.
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