Cancellazione ipoteca sotto condizione (Art. 2885)
Cancellazione ipoteca subordinata a condizioni (nuova ipoteca, nuovo impiego o altra) richiede verifica adempimento dal conservatore (Art. 2885).
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina il caso in cui la cancellazione di un'ipoteca è stata convenuta o ordinata sotto condizione, ad esempio quella di accendere una nuova ipoteca, di effettuare un nuovo impiego delle somme, o altra condizione. In tali ipotesi, la cancellazione non può essere eseguita finché il conservatore dei registri immobiliari (il pubblico ufficiale addetto) non abbia constatato che la condizione è stata effettivamente adempiuta.
Il conservatore non valuta il merito della condizione, ma verifica solo la prova documentale del suo adempimento. Se manca tale prova, la cancellazione resta sospesa. La norma si coordina con gli articoli sulle formalità di cancellazione e sui poteri del conservatore in caso di rifiuto.
Quando si applica
- Tizio e Caio concordano che l'ipoteca sul fondo di Tizio venga cancellata solo dopo che Tizio abbia ottenuto un mutuo da un'altra banca e iscritto una nuova ipoteca a favore di Caio.
- Un tribunale ordina la cancellazione di un'ipoteca giudiziale subordinatamente all'impiego delle somme ricavate dalla vendita di un bene in un investimento concordato.
- Sempronio chiede al conservatore di cancellare un'ipoteca, ma la condizione pattuita (es. pagamento di una somma entro una certa data) non è ancora documentata e la cancellazione viene rifiutata.
- Un creditore ipotecario accetta di cancellare l'ipoteca a condizione che il debitore gli conceda una nuova ipoteca su un altro immobile; il conservatore esige la prova della nuova iscrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce le formalità generali per la cancellazione dell'ipoteca, trattate dall'Art. 2882.
- Non riguarda la cancellazione ordinata con sentenza senza condizioni, disciplinata dall'Art. 2884.
- Non si applica alla cancellazione per prescrizione dell'ipoteca (Art. 2880) o per rinuncia (Art. 2879).
- Non attribuisce al conservatore il potere di interpretare o valutare la validità della condizione, ma solo di verificare l'adempimento documentale.
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