Reclamo per rifiuto di cancellazione – Art. 2888
L'art. 2888 c.c. prevede: in caso di rifiuto del conservatore alla cancellazione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2888 del Codice Civile disciplina il rimedio a disposizione di chi richiede la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria e si vede opporre un rifiuto dal conservatore dei registri immobiliari.
Il conservatore è l'ufficiale preposto alla tenuta della pubblicità immobiliare. Se rifiuta di cancellare l'iscrizione, il richiedente può presentare un reclamo all'autorità giudiziaria (tribunale). Il reclamo non è un appello, ma una richiesta di intervento del giudice per ottenere la cancellazione.
Quando si applica
- Il proprietario chiede la cancellazione di un'ipoteca perché il debito è estinto, ma il conservatore rifiuta per documentazione incompleta.
- Il creditore che ha rinunciato all'ipoteca chiede la cancellazione, ma il conservatore contesta la validità della rinuncia.
- L'acquirente di un immobile ipotecato chiede la cancellazione dopo la prescrizione del credito, ma il conservatore non accetta.
- Il debitore ottiene una sentenza che ordina la cancellazione, ma il conservatore si rifiuta di eseguirla.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non fornisce un termine entro cui proporre il reclamo (il termine è disciplinato da altre norme processuali).
- Non si applica alla cancellazione di trascrizioni (ad esempio, trascrizione di domanda giudiziale) ma solo alle iscrizioni ipotecarie.
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