Art. 2888 Codice Civile

Reclamo per rifiuto di cancellazione – Art. 2888

L'art. 2888 c.c. prevede: in caso di rifiuto del conservatore alla cancellazione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.

Testo ufficiale Art. 2888 Codice Civile — Italia

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2888 del Codice Civile disciplina il rimedio a disposizione di chi richiede la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria e si vede opporre un rifiuto dal conservatore dei registri immobiliari.

Il conservatore è l'ufficiale preposto alla tenuta della pubblicità immobiliare. Se rifiuta di cancellare l'iscrizione, il richiedente può presentare un reclamo all'autorità giudiziaria (tribunale). Il reclamo non è un appello, ma una richiesta di intervento del giudice per ottenere la cancellazione.

Quando si applica

  • Il proprietario chiede la cancellazione di un'ipoteca perché il debito è estinto, ma il conservatore rifiuta per documentazione incompleta.
  • Il creditore che ha rinunciato all'ipoteca chiede la cancellazione, ma il conservatore contesta la validità della rinuncia.
  • L'acquirente di un immobile ipotecato chiede la cancellazione dopo la prescrizione del credito, ma il conservatore non accetta.
  • Il debitore ottiene una sentenza che ordina la cancellazione, ma il conservatore si rifiuta di eseguirla.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non fornisce un termine entro cui proporre il reclamo (il termine è disciplinato da altre norme processuali).
  • Non si applica alla cancellazione di trascrizioni (ad esempio, trascrizione di domanda giudiziale) ma solo alle iscrizioni ipotecarie.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2888 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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