Formalità cancellazione ipoteca (Art. 2886)
Per cancellare un'ipoteca, occorre presentare l'atto giustificativo; la cancellazione è annotata a margine con data e firma del conservatore. (Art. 2886)
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2886 stabilisce le formalità necessarie per ottenere la cancellazione totale o parziale di un'ipoteca. Chi richiede la cancellazione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari l'atto su cui la richiesta si fonda, ad esempio l'atto di quietanza del debito o la sentenza che ordina la cancellazione.
La cancellazione o la rettifica di un'iscrizione ipotecaria viene eseguita dal conservatore in margine all'iscrizione stessa. Nell'annotazione devono essere indicati il titolo (l'atto o la sentenza) che ha consentito o ordinato la cancellazione, la data in cui viene eseguita e la sottoscrizione del conservatore. Queste formalità garantiscono la tracciabilità e la validità della cancellazione.
Quando si applica
- Un mutuatario ha estinto il debito ipotecario e presenta al conservatore l'atto di quietanza per ottenere la cancellazione.
- Un creditore rinuncia all'ipoteca e il debitore richiede la cancellazione presentando l'atto di rinuncia.
- Il tribunale ordina con sentenza la cancellazione dell'ipoteca; la parte vittoriosa presenta la sentenza al conservatore.
- Un terzo acquirente del bene ipotecato vuole liberarlo dall'ipoteca e presenta l'atto di consenso del creditore.
- Si richiede la cancellazione parziale di un'ipoteca per riduzione del valore del bene (art. 2875).
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non stabilisce quando si può chiedere la cancellazione (cause di estinzione, art. 2878).
- Non indica chi ha il potere di consentire la cancellazione (capacità, art. 2883).
- Non disciplina la cancellazione ordinata con sentenza (art. 2884) o sotto condizione (art. 2885).
- Non riguarda il rifiuto del conservatore (art. 2888) o la cancellazione dei titoli all'ordine (art. 2887).
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