Cancellazione ipoteca ordinata con sentenza Art. 2884
Il conservatore deve cancellare l'ipoteca quando ordinata con sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo. Art. 2884 c.c.
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce un obbligo per il conservatore dei registri immobiliari: eseguire la cancellazione dell'ipoteca solo quando ordinata con una sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile) o con un altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità competente.
La norma non elenca i motivi per cui la cancellazione può essere ordinata, ma si limita a disciplinare l'esecuzione materiale della formalità. L'ordine deve essere definitivo: non basta un provvedimento provvisorio o una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato.
Il conservatore non ha discrezionalità: se l'ordine è conforme ai requisiti indicati, deve cancellare. La disposizione va letta insieme agli articoli che regolano le altre modalità di cancellazione, come la cancellazione consensuale (artt. 2882-2883) o quella sotto condizione (art. 2885).
Quando si applica
- Un tribunale emette una sentenza definitiva che dichiara estinta un'ipoteca e ordina la cancellazione; il conservatore la esegue d'ufficio.
- L'Agenzia delle Entrate emette un provvedimento definitivo di sgravio di un'ipoteca iscritta per tributi; il conservatore cancella a seguito di tale ordine.
- In un procedimento di opposizione all'esecuzione, il giudice, con sentenza passata in giudicato, ordina la cancellazione dell'ipoteca; il conservatore provvede.
- Il tribunale fallimentare, con decreto definitivo, ordina la cancellazione delle ipoteche su beni del fallito; il conservatore esegue.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui la cancellazione sia richiesta dal debitore con il consenso del creditore: è regolato dagli artt. 2882-2883.
- La cancellazione ordinata con un provvedimento non definitivo (es. un'ordinanza cautelare o una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato): non è sufficiente ai sensi dell'art. 2884.
- L'iniziativa autonoma del conservatore di cancellare un'ipoteca per prescrizione o altra causa: tale cancellazione è disciplinata dall'art. 2880.
- Il caso in cui la cancellazione sia subordinata a una condizione: è trattato dall'art. 2885.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2884 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.