Art. 2922 Codice Civile

Nessuna garanzia vizi in vendita forzata - Art. 2922

Nella vendita forzata (esecuzione) non si applica la garanzia per vizi della cosa e non è possibile impugnare per lesione (prezzo inadeguato).

Testo ufficiale Art. 2922 Codice Civile — Italia

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2922 stabilisce che nella vendita forzata (ad esempio le aste giudiziarie o fallimentari) non si applica la normale garanzia per i vizi della cosa. L'acquirente non può quindi pretendere un risarcimento o la risoluzione per difetti nascosti del bene acquistato.

Inoltre, la vendita forzata non può essere impugnata per causa di lesione. La lesione è lo squilibrio economico tra prezzo pagato e valore reale del bene (tipicamente quando il prezzo è inferiore alla metà del valore). Questa esclusione è specifica per le vendite coattive.

Le tutele previste per i contratti ordinari (articoli 1490 e seguenti per i vizi, articolo 1448 per la lesione) non operano in questo contesto.

Quando si applica

  • Hai acquistato un immobile all'asta e scopri che le tubature sono rotte.
  • Partecipi a una vendita forzata di un veicolo e il motore è difettoso.
  • Ti aggiudichi un macchinario industriale in un fallimento e presenta vizi occulti.
  • Dopo un'asta, ritieni che il prezzo pagato sia irrisorio rispetto al valore di mercato.
  • Un bene pignorato viene venduto e l'acquirente trova difetti strutturali.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la garanzia per vizi in una compravendita privata (si veda art. 1490 e ss.).
  • Non copre l'impugnazione per lesione in una vendita volontaria tra privati (art. 1448).
  • Non si applica alla possibilità di chiedere danni per evizione (art. 2921).
  • Non esclude la nullità del processo esecutivo per vizi procedurali (art. 2929).

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