Art. 2944 Codice Civile

Interruzione prescrizione per riconoscimento (Art. 2944)

L'articolo 2944 c.c. prevede che il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione, azzerando il termine già decorso.

Testo ufficiale Art. 2944 Codice Civile — Italia

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La prescrizione è il tempo dopo il quale un diritto non può più essere esercitato in giudizio. Questo articolo dice che se la persona contro cui il diritto può essere fatto valere (di solito il debitore) riconosce quel diritto, la prescrizione si interrompe. L'interruzione significa che il tempo già passato non conta più e la prescrizione ricomincia da capo.

Il riconoscimento può essere espresso, come una dichiarazione scritta, o tacito, come un pagamento parziale o una richiesta di dilazione. Non è necessario che il riconoscimento sia formale: basta che dimostri inequivocabilmente che il debitore ammette l'esistenza del diritto.

Quando si applica

  • Un debitore scrive una lettera in cui ammette di dovere una somma di denaro.
  • Un debitore effettua un pagamento parziale del debito.
  • Un debitore chiede una dilazione di pagamento riconoscendo il debito.
  • Un debitore in un processo dichiara di essere debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • Il riconoscimento fatto da un terzo (ad esempio un familiare) non interrompe la prescrizione contro il debitore.
  • Semplici trattative o negoziazioni senza ammissione del debito non costituiscono riconoscimento.
  • Il riconoscimento dopo che la prescrizione è già maturata non può interromperla, perché il diritto è già estinto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2944 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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