Decorrenza della prescrizione: Art. 2935
Art. 2935 c.c.: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nessun altro evento necessario per l'inizio del termine.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma fissa il momento in cui comincia a scorrere il termine di prescrizione: il giorno in cui il diritto può essere esercitato dal suo titolare. Non è necessario che il titolare lo eserciti effettivamente; basta che non vi siano impedimenti giuridici o materiali.
Il diritto 'può essere fatto valere' quando non sono più presenti condizioni sospensive, termini iniziali o altri ostacoli che ne impedivano l'esercizio. Ad esempio, se un credito è soggetto a termine, la prescrizione decorre dalla scadenza; se è condizionato, dalla data in cui la condizione si verifica.
Questa disposizione si applica a tutte le prescrizioni, salvo diverse previsioni di legge per specifici diritti (come la prescrizione presuntiva).
Quando si applica
- Un prestito senza scadenza: la prescrizione dell'azione di restituzione decorre dal momento in cui il creditore richiede la restituzione e il debitore rifiuta.
- Un danno da incidente stradale: la prescrizione del risarcimento decorre dal giorno del sinistro, poiché il danneggiato può subito agire.
- Un contratto di compravendita con consegna prevista: la prescrizione per inadempimento decorre dalla data di consegna pattuita.
Cosa questo articolo non dice
- Non indica la durata del termine di prescrizione (vedi art. 2946 per la prescrizione ordinaria).
- Non regola le cause di sospensione (artt. 2941-2942) o interruzione (artt. 2943-2945).
- Non si applica ai termini di decadenza, che hanno proprie regole.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2935 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.