Art. 2935 Codice Civile

Decorrenza della prescrizione: Art. 2935

Art. 2935 c.c.: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nessun altro evento necessario per l'inizio del termine.

Testo ufficiale Art. 2935 Codice Civile — Italia

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma fissa il momento in cui comincia a scorrere il termine di prescrizione: il giorno in cui il diritto può essere esercitato dal suo titolare. Non è necessario che il titolare lo eserciti effettivamente; basta che non vi siano impedimenti giuridici o materiali.

Il diritto 'può essere fatto valere' quando non sono più presenti condizioni sospensive, termini iniziali o altri ostacoli che ne impedivano l'esercizio. Ad esempio, se un credito è soggetto a termine, la prescrizione decorre dalla scadenza; se è condizionato, dalla data in cui la condizione si verifica.

Questa disposizione si applica a tutte le prescrizioni, salvo diverse previsioni di legge per specifici diritti (come la prescrizione presuntiva).

Quando si applica

  • Un prestito senza scadenza: la prescrizione dell'azione di restituzione decorre dal momento in cui il creditore richiede la restituzione e il debitore rifiuta.
  • Un danno da incidente stradale: la prescrizione del risarcimento decorre dal giorno del sinistro, poiché il danneggiato può subito agire.
  • Un contratto di compravendita con consegna prevista: la prescrizione per inadempimento decorre dalla data di consegna pattuita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non indica la durata del termine di prescrizione (vedi art. 2946 per la prescrizione ordinaria).
  • Non regola le cause di sospensione (artt. 2941-2942) o interruzione (artt. 2943-2945).
  • Non si applica ai termini di decadenza, che hanno proprie regole.

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