Interruzione prescrizione da parte del titolare–Art. 2943
La prescrizione è interrotta da notifica di citazione, domanda in corso, atti di costituzione in mora e dichiarazione di avviare arbitrato.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo elenca gli atti del creditore (titolare del diritto) che interrompono il decorso della prescrizione. L'interruzione azzera il tempo già trascorso e ne fa ricominciare un nuovo periodo (l'effetto preciso è regolato dall'art. 2945).
Interrompono la prescrizione: la notificazione dell'atto con cui si avvia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo), anche se il giudice è incompetente; la domanda proposta nel corso del giudizio; ogni altro atto che vale a costituire in mora il debitore (ad esempio una diffida scritta); e l'atto notificato con cui una parte dichiara l'intenzione di avviare un arbitrato, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri, in presenza di compromesso o clausola compromissoria.
Non è necessario che il giudizio sia effettivamente celebrato: la semplice notificazione dell'atto introduttivo basta a interrompere la prescrizione, purché l'atto sia valido e notificato correttamente.
Quando si applica
- Il creditore notifica all'inquilino un atto di citazione per il pagamento dei canoni arretrati.
- Il conduttore propone domanda riconvenzionale nel giudizio di sfratto per danni.
- Il creditore invia una raccomandata di messa in mora con avviso di ricevimento per il debito scaduto.
- La parte notifica all'altra la dichiarazione di avviare un arbitrato secondo la clausola compromissoria del contratto.
- Il creditore promuove un procedimento di sequestro conservativo notificando il relativo atto.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice richiesta informale di pagamento (orale o via email) non interrompe la prescrizione.
- L'effetto dell'interruzione (se il termine ricomincia da capo o se si somma) non è qui regolato, ma nell'art. 2945.
- La sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti o per condizioni del titolare è disciplinata dagli artt. 2941 e 2942.
- Il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione ma è previsto dall'art. 2944.
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