Art. 2943 Codice Civile

Interruzione prescrizione da parte del titolare–Art. 2943

La prescrizione è interrotta da notifica di citazione, domanda in corso, atti di costituzione in mora e dichiarazione di avviare arbitrato.

Testo ufficiale Art. 2943 Codice Civile — Italia

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo elenca gli atti del creditore (titolare del diritto) che interrompono il decorso della prescrizione. L'interruzione azzera il tempo già trascorso e ne fa ricominciare un nuovo periodo (l'effetto preciso è regolato dall'art. 2945).

Interrompono la prescrizione: la notificazione dell'atto con cui si avvia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo), anche se il giudice è incompetente; la domanda proposta nel corso del giudizio; ogni altro atto che vale a costituire in mora il debitore (ad esempio una diffida scritta); e l'atto notificato con cui una parte dichiara l'intenzione di avviare un arbitrato, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri, in presenza di compromesso o clausola compromissoria.

Non è necessario che il giudizio sia effettivamente celebrato: la semplice notificazione dell'atto introduttivo basta a interrompere la prescrizione, purché l'atto sia valido e notificato correttamente.

Quando si applica

  • Il creditore notifica all'inquilino un atto di citazione per il pagamento dei canoni arretrati.
  • Il conduttore propone domanda riconvenzionale nel giudizio di sfratto per danni.
  • Il creditore invia una raccomandata di messa in mora con avviso di ricevimento per il debito scaduto.
  • La parte notifica all'altra la dichiarazione di avviare un arbitrato secondo la clausola compromissoria del contratto.
  • Il creditore promuove un procedimento di sequestro conservativo notificando il relativo atto.

Cosa questo articolo non dice

  • La semplice richiesta informale di pagamento (orale o via email) non interrompe la prescrizione.
  • L'effetto dell'interruzione (se il termine ricomincia da capo o se si somma) non è qui regolato, ma nell'art. 2945.
  • La sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti o per condizioni del titolare è disciplinata dagli artt. 2941 e 2942.
  • Il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione ma è previsto dall'art. 2944.

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