Effetti e durata dell'interruzione - Art. 2945
L'articolo 2945 CC: interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo; sospensione fino al giudicato per atti giudiziali; regole per arbitrato.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'interruzione della prescrizione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta con un atto giudiziale (come una citazione o un ricorso), la prescrizione non corre fino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventa definitiva (passa in giudicato). Se il processo si estingue, l'effetto interruttivo resta valido e il nuovo periodo parte dalla data dell'atto interruttivo.
Per l'arbitrato, la prescrizione è sospesa dal momento della notifica della domanda di arbitrato fino a quando il lodo non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione. In pratica, finché la controversia è in corso, il tempo non conta ai fini della prescrizione, ma solo se l'interruzione è stata fatta con un atto formale previsto dall'articolo 2943.
Quando si applica
- Un creditore cita in giudizio il debitore per il pagamento di un debito: la prescrizione si interrompe e non decorre fino alla sentenza definitiva.
- Un lavoratore presenta ricorso per licenziamento ingiustificato: la prescrizione del diritto al risarcimento resta sospesa fino al giudicato.
- In un arbitrato, una parte notifica la domanda di arbitrato: la prescrizione non decorre fino a quando il lodo non è più impugnabile.
- Un processo si estingue per rinuncia agli atti: l'interruzione già avvenuta resta efficace e la prescrizione ricomincia dalla data dell'atto interruttivo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'interruzione mediante semplice riconoscimento del debito (che è disciplinata dall'art. 2944).
- Non si applica a interruzioni fatte con atti stragiudiziali (come una lettera di diffida), che non sospendono la prescrizione fino al giudicato.
- Non dice cosa succede se la sentenza viene impugnata e poi confermata: la sospensione copre tutto il periodo fino al giudicato, ma l'articolo non dettaglia le singole fasi.
- Non riguarda la sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti o condizioni del titolare (disciplinata dagli artt. 2941 e 2942).
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