Estinzione dei diritti in dieci anni - Art. 2946
L'articolo 2946 stabilisce la regola generale: i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo diverse norme.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2946 fissa la regola generale della prescrizione dei diritti. Quando il titolare non esercita un proprio diritto per il periodo stabilito dalla legge, tale diritto si estingue. La norma stabilisce che il termine ordinario è di dieci anni.
Questo termine di dieci anni si applica in tutte le ipotesi per le quali la legge non preveda una durata differente. Opera quindi come termine residuo del sistema: in mancanza di una disposizione speciale che stabilisca prescrizioni più brevi o diverse, la prescrizione si compie in dieci anni.
Quando si applica
- La richiesta di adempimento di un'obbligazione contrattuale per la quale la legge non stabilisce un termine speciale
- La restituzione di una somma versata per errore e non dovuta
- L'azione per far valere l'inadempimento di un contratto tra privati
Cosa questo articolo non dice
- Il risarcimento del danno da fatto illecito, regolato dall'articolo 2947
- I pagamenti periodici come i fitti delle case e le pigioni, disciplinati dall'articolo 2948
- I diritti relativi ai contratti di spedizione e di trasporto, previsti dall'articolo 2951
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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