Art. 2951 Codice Civile

Prescrizione per trasporto e spedizione Art. 2951

I diritti da trasporto e spedizione si prescrivono in un anno, o diciotto mesi se fuori d'Europa. Termine dall'arrivo, dal sinistro o dalla riconsegna.

Testo ufficiale Art. 2951 Codice Civile — Italia

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo fissa i tempi entro cui far valere i diritti che nascono dai contratti di trasporto di persone o cose e dal contratto di spedizione. Il termine ordinario di prescrizione per far valere questi diritti è di un anno.

La durata della prescrizione si allunga a diciotto mesi nel caso in cui il viaggio o il trasporto delle merci abbia inizio o destinazione al di fuori del continente europeo. Per quanto riguarda i servizi pubblici di linea previsti dall'articolo 1679, la prescrizione di un anno comincia a decorrere direttamente dalla richiesta di trasporto.

Il momento da cui parte il conteggio del termine varia a seconda delle circostanze: coincide con l'arrivo a destinazione del passeggero, con il giorno in cui si è verificato un sinistro, oppure con la data in cui la merce è stata riconsegnata o sarebbe dovuta giungere a destinazione.

Quando si applica

  • Avaria o perdita delle merci trasportate tramite un corriere sul territorio nazionale
  • Mancato pagamento del compenso dovuto allo spedizioniere per l'organizzazione di un invio
  • Ritardo nella consegna di un carico merci spedito con trasporto arrivato da fuori Europa
  • Richiesta di risarcimento formulata da un passeggero per lesioni derivanti da un sinistro durante il viaggio

Cosa questo articolo non dice

  • Danni derivanti da fatto illecito extra-contrattuale non legato all'esecuzione del contratto, regolati dall'art. 2947
  • Inadempimenti contrattuali generali privi di termini brevi specifici, soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946
  • Provvigioni spettanti ai mediatori non vettori, disciplinate dall'art. 2950

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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