Prescrizione in cinque anni per affitti - Art. 2948
L'art. 2948 del Codice Civile fissa in cinque anni la prescrizione per affitti, interessi, assegni alimentari, TFR e pagamenti periodici.
Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- (9) 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. ----------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il codice stabilisce la prescrizione di cinque anni per i pagamenti che devono essere effettuati con cadenza periodica annuale o piu' breve. Questa regola si applica ai canoni di locazione, agli interessi, alle rendite e alle prestazioni alimentari.
Rientrano nel termine di cinque anni anche le indennita' spettanti per la fine del rapporto di lavoro. Per queste ultime, la prescrizione non decorre durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.
Quando si applica
- Un proprietario chiede il pagamento di canoni di locazione scaduti da piu' di cinque anni.
- Una banca pretende gli interessi su un debito non richiesti per oltre cinque anni.
- Un lavoratore richiede la liquidazione spettante per la cessazione del rapporto di lavoro.
- Un ex coniuge chiede il versamento delle annualita' della pensione alimentare arretrata.
Cosa questo articolo non dice
- I risarcimenti dei danni derivanti da fatti illeciti, soggetti a termini differenti.
- I diritti derivanti da contratti ordinari che non prevedono pagamenti periodici.
- Le prestazioni dovute per i contratti di trasporto e spedizione.
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