Prescrizione biennale e annuale assicurazione – Art. 2952
Art. 2952: prescrizione annuale per premi, biennale per altri diritti assicurativi (decennale per vita). Sospensione in RC per richiesta del terzo.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. 330 Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità. ------------- AGGIORNAMENTO (330) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 febbraio 2024 n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/2024 n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2952, secondo comma, del codice civile , nel testo introdotto dall' art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 , e antecedente a quello sostituito con l' art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 , nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2952 del Codice Civile stabilisce i termini di prescrizione per i contratti di assicurazione e riassicurazione. Il diritto al pagamento dei premi si prescrive in un anno da ogni scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, tranne per l'assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (RC), il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione contro di lui. La comunicazione all'assicuratore di tale richiesta sospende la prescrizione finché il credito del danneggiato non diventi liquido ed esigibile o il diritto del terzo non si prescriva. La stessa regola vale per l'azione del riassicurato verso il riassicuratore.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 2024 ha dichiarato illegittima la versione precedente del secondo comma (anteriore al 2012) che non escludeva l'assicurazione sulla vita dal termine biennale; l'attuale testo già prevede la prescrizione decennale per le polizze vita.
Quando si applica
- Il contraente non paga la rata del premio; dopo un anno dalla scadenza, l'assicuratore non può più esigere il pagamento.
- L'assicurato subisce un danno materiale e presenta richiesta di indennizzo due anni e un mese dopo l'evento; il diritto è prescritto.
- In una polizza RC professionale, il cliente danneggiato invia una lettera di richiesta risarcimento all'assicurato; da quel momento decorrono i due anni di prescrizione.
- Il beneficiario di una polizza vita incassa l'indennità dopo undici anni dalla morte dell'assicurato; il diritto si è prescritto per il decorso del termine decennale.
Cosa questo articolo non dice
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale (ad esempio da incidente stradale) è regolata dall'art. 2947, non dall'art. 2952.
- La prescrizione ordinaria di dieci anni per i diritti non assicurativi (art. 2946) non è disciplinata da questa norma.
- La sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti (ad esempio tra coniugi) è trattata dall'art. 2941, non dall'art. 2952.
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