Art.2953 - prescrizione decennale dopo giudicato
Dopo una sentenza passata in giudicato, i diritti con prescrizione breve inferiore a dieci anni si prescrivono in dieci anni.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce che i diritti soggetti a un termine di prescrizione più breve di dieci anni (ad esempio cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito, o un anno per la provvigione del mediatore) cambiano il loro regime dopo che su di essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato.
Da quel momento, il diritto non si prescrive più nel termine originario, ma in dieci anni. La sentenza deve essere definitiva, cioè non più impugnabile con mezzi ordinari (passata in giudicato). Il nuovo termine di dieci anni decorre dalla data in cui la sentenza diventa definitiva.
Quando si applica
- Un locatore ottiene una sentenza di condanna passata in giudicato per canoni di affitto non pagati. Il credito, che normalmente si prescrive in cinque anni (art. 2948), si prescrive ora in dieci anni dalla sentenza.
- Dopo un incidente stradale, il danneggiato ottiene una sentenza di condanna definitiva contro l'investitore. Il diritto al risarcimento, di regola prescrittibile in cinque anni (art. 2947), diventa prescrittibile in dieci anni.
- Un mediatore immobiliare ottiene una sentenza di condanna per il pagamento della provvigione. Il diritto del mediatore, che di solito si prescrive in un anno (art. 2950), si prescrive ora in dieci anni.
- Un assicurato vince una causa contro la compagnia per un indennizzo e la sentenza passa in giudicato. Il diritto all'indennizzo, che in base al contratto può avere una prescrizione biennale (art. 2952), si prescrive in dieci anni dalla sentenza.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se la prescrizione originaria è già di dieci anni o superiore (ad esempio la prescrizione ordinaria di dieci anni ex art. 2946).
- Non si applica a sentenze che non sono di condanna (ad esempio sentenze dichiarative o costitutive), ma solo a sentenze di condanna.
- Non si applica se la sentenza non è ancora passata in giudicato, cioè se è ancora soggetta a impugnazione ordinaria.
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