Art. 2950 Codice Civile

Prescrizione del diritto del mediatore - Art. 2950

Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno ai sensi dell'Art. 2950 del Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2950 Codice Civile — Italia

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2950 del Codice Civile stabilisce che il diritto del mediatore a ricevere la provvigione si prescrive in un anno. Significa che se il mediatore non richiede il pagamento entro un anno dal momento in cui il diritto è nato, il debitore può rifiutarsi di pagare.

Questa prescrizione è breve rispetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Il termine decorre dal giorno in cui la provvigione è dovuta, di solito alla conclusione dell'affare.

La norma riguarda solo il diritto alla provvigione, non altri diritti del mediatore come il rimborso spese.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare conclude la vendita di un appartamento ma non chiede la provvigione per tredici mesi.
  • Un mediatore di affari mette in contatto due aziende per un contratto e non richiede la commissione entro un anno.
  • Un mediatore marittimo conclude un contratto di noleggio e il creditore non agisce per il pagamento entro l'anno.

Cosa questo articolo non dice

  • La prescrizione del diritto al risarcimento del danno (disciplinata dall'Art. 2947).
  • La prescrizione del diritto del mediatore al rimborso delle spese (non prevista da questo articolo).
  • Gli effetti dell'interruzione della prescrizione (regolati dagli Artt. 2943-2945).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2950 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile