Art. 2955 Codice Civile

Prescrizione presuntiva di un anno: Art. 2955

L'articolo 2955 stabilisce la prescrizione presuntiva di un anno per i crediti di insegnanti, lavoratori, commercianti, farmacisti e convitti.

Testo ufficiale Art. 2955 Codice Civile — Italia

Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 9 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2955 stabilisce un termine di prescrizione presuntiva di un anno per determinati crediti derivanti da prestazioni lavorative, d'insegnamento o compravendite al dettaglio. La prescrizione presuntiva si fonda sul presupposto che, decorso tale termine, il debito sia stato estinto, in considerazione del fatto che questi pagamenti avvengono di regola senza dilazioni prolungate.

La norma elenca in modo specifico le categorie interessate: le retribuzioni degli insegnanti per lezioni a mesi, giorni o ore; gli stipendi dei lavoratori corrisposti a periodi non superiori al mese; il prezzo della pensione e dell'istruzione in convitti o case di educazione; i compensi degli ufficiali giudiziari; il prezzo delle merci vendute da commercianti a chi non ne fa commercio; il prezzo dei medicinali venduti dai farmacisti.

Per quanto riguarda i crediti da lavoro retribuiti a periodi non superiori al mese, la decorrenza del termine prescrittivo e sospesa durante lo svolgimento del rapporto lavorativo e inizia a scorrere soltanto dalla sua cessazione.

Quando si applica

  • Un insegnante privato che richiede il compenso per lezioni impartite a ore a distanza di un anno dalla prestazione.
  • Un negoziante al dettaglio che chiede a un cliente privato il saldo di merci vendute a credito.
  • Una farmacia che richiede il pagamento di medicinali forniti e non saldati al momento della consegna.
  • Un convitto o istituto educativo che richiede il pagamento della pensione e delle spese d'istruzione.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita di merci tra due commercianti per l'esercizio della loro attivita d'impresa.
  • Il pagamento delle retribuzioni richiesto mentre il rapporto di lavoro e ancora in corso di svolgimento.
  • I crediti soggetti a termini differenti prescritti dagli articoli 2948 o 2956.

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