Da quando decorrono le prescrizioni presuntive Art. 2957
La prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza del compenso o dal compimento della prestazione. Per gli avvocati parte dalla decisione o revoca.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce il momento esatto da cui inizia a decorrere il tempo per le prescrizioni presuntive. La prescrizione presuntiva riguarda quei crediti che la legge presume siano stati pagati entro tempi brevi. In via generale, il termine comincia a scorrere dal giorno in cui scade la retribuzione periodica oppure dal momento in cui la prestazione è stata completata.
Per i compensi dovuti a professionisti del settore legale, come avvocati, procuratori e patrocinatori, la norma individua punti di partenza specifici. Il conteggio comincia con la decisione della causa, con la conciliazione raggiunta tra le parti o con la revoca del mandato professionale. Se l'affare non è stato concluso, il termine decorre dall'esecuzione dell'ultima prestazione.
Quando si applica
- Un cliente riceve una richiesta di pagamento dall'avvocato e deve individuare il momento iniziale del termine dopo la fine della causa o la revoca del mandato
- Un professionista ha ultimato un servizio e deve verificare da quando inizia a scorrere la presunzione di avvenuto pagamento del compenso
- Un lavoratore o un creditore deve calcolare il termine a partire dalla data di scadenza della retribuzione periodica prevista
Cosa questo articolo non dice
- La durata specifica dei termini presuntivi brevi, stabilita in altri articoli dedicati ai singoli crediti
- La prescrizione ordinaria dei diritti di credito, disciplinata dalla norma generale sulla prescrizione
- Le regole sulla sospensione o sull'interruzione del corso della prescrizione
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