Art. 2954 Codice Civile

Prescrizione dei crediti per vitto e alloggio Art. 2954

Il diritto di albergatori e osti per il pagamento di vitto e alloggio si prescrive in sei mesi. La regola vale anche per chi offre alloggio senza pensione.

Testo ufficiale Art. 2954 Codice Civile — Italia

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che il diritto al pagamento spettante ad albergatori, osti e a chiunque fornisca alloggio, con o senza pensione, si prescrive nel termine di sei mesi.

La norma introduce una prescrizione presuntiva: la legge presuppone che le spese di soggiorno e ristorazione vengano saldate al momento della fruizione. Decorso il termine, il credito si presume saldato.

Questo termine breve si applica unicamente alle somme dovute per le prestazioni tipiche di alloggio e somministrazione di cibo e bevande rese alle persone ospitate.

Quando si applica

  • Un hotel che richiede il pagamento del soggiorno a un cliente trascorsi sei mesi dalla sua partenza
  • L'gestore di una locanda che chiede il saldo del conto del ristorante e delle camere dopo sei mesi
  • Chi affitta una camera per brevi soggiorni con pensione completa e sollecita il saldo oltre il termine di sei mesi

Cosa questo articolo non dice

  • I contratti di locazione abitativa ordinaria o commerciale, regolati dalla prescrizione quinquennale di cui all'Art. 2948
  • Il risarcimento dei danni arrecati dal cliente alla struttura o agli arredi della camera
  • I crediti per servizi di spedizione e trasporto correlati, disciplinati dall'Art. 2951

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2954 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile