Prescrizione dei crediti per vitto e alloggio Art. 2954
Il diritto di albergatori e osti per il pagamento di vitto e alloggio si prescrive in sei mesi. La regola vale anche per chi offre alloggio senza pensione.
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che il diritto al pagamento spettante ad albergatori, osti e a chiunque fornisca alloggio, con o senza pensione, si prescrive nel termine di sei mesi.
La norma introduce una prescrizione presuntiva: la legge presuppone che le spese di soggiorno e ristorazione vengano saldate al momento della fruizione. Decorso il termine, il credito si presume saldato.
Questo termine breve si applica unicamente alle somme dovute per le prestazioni tipiche di alloggio e somministrazione di cibo e bevande rese alle persone ospitate.
Quando si applica
- Un hotel che richiede il pagamento del soggiorno a un cliente trascorsi sei mesi dalla sua partenza
- L'gestore di una locanda che chiede il saldo del conto del ristorante e delle camere dopo sei mesi
- Chi affitta una camera per brevi soggiorni con pensione completa e sollecita il saldo oltre il termine di sei mesi
Cosa questo articolo non dice
- I contratti di locazione abitativa ordinaria o commerciale, regolati dalla prescrizione quinquennale di cui all'Art. 2948
- Il risarcimento dei danni arrecati dal cliente alla struttura o agli arredi della camera
- I crediti per servizi di spedizione e trasporto correlati, disciplinati dall'Art. 2951
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