Esercizio della responsabilità genitoriale - Art. 316
L'articolo 316 regola la responsabilità genitoriale, stabilendo che le scelte per i figli minori sono prese di comune accordo o dal giudice in contrasto.
Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
- (321) 322 In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
- (321) 322 Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.
- (321) 322 Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La responsabilità genitoriale è il potere-dovere dei genitori di curare la persona del figlio minorenne, stabilendone la residenza abituale e decidendone l'istruzione e l'educazione. Tali decisioni devono sempre essere prese tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso.
L'esercizio di tale responsabilità spetta a entrambi i genitori di comune accordo. Se il figlio è nato fuori del matrimonio, la responsabilità spetta a chi lo ha riconosciuto, oppure a entrambi se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità mantiene comunque un potere di vigilanza sulle sue condizioni di vita, sull'istruzione e sull'educazione.
Quando sorge un contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può rivolgersi senza formalità al giudice. Il giudice sente i genitori e ascolta il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se capace di discernimento. L'organo giudicante cerca prima una soluzione concordata e, se non la trova, adotta la decisione ritenuta più adeguata all'interesse del figlio.
Quando si applica
- Disaccordo tra genitori sulla scelta dell'istituto scolastico per il figlio minorenne
- Decisione sul trasferimento della residenza abituale del minore in un'altra città o all'estero
- Ricorso al giudice da parte di un genitore per risolvere un contrasto su scelte educative o sanitarie di particolare importanza
- Vigilanza sulle condizioni di vita e sull'educazione del figlio da parte del genitore che non esercita la responsabilità
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione delle spese e l'obbligo economico di mantenimento dei figli, disciplinati dall'articolo 316-bis
- La rappresentanza legale del minore e l'amministrazione del suo patrimonio, regolati dall'articolo 320
- Il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, disciplinato dall'articolo 317-bis
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