Impedimento di uno dei genitori - Art. 317
Se un genitore è lontano, incapace o impedito, l'altro esercita la responsabilità genitoriale da solo. Separazione e divorzio non la fanno cessare.
Impedimento di uno dei genitori. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale , questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 317 disciplina il caso in cui uno dei genitori non possa esercitare la responsabilità genitoriale a causa di lontananza, incapacità o altro impedimento. In tale situazione, l'altro genitore esercita la responsabilità in modo esclusivo.
La norma precisa inoltre che la separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili, l'annullamento o la nullità del matrimonio non fanno cessare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità in questi casi è regolato dal capo II del titolo IX del codice.
Quando si applica
- Un genitore lavora all'estero per un lungo periodo e non può seguire quotidianamente i figli; l'altro genitore prende tutte le decisioni.
- Un genitore è ricoverato in ospedale in stato di incoscienza; l'altro genitore gestisce da solo l'educazione e l'amministrazione dei beni del figlio.
- Un genitore è detenuto in carcere e non può partecipare alle decisioni; l'altro genitore esercita la responsabilità esclusiva.
- Dopo la separazione, i genitori hanno affidamento condiviso, ma se uno è temporaneamente impedito, l'altro agisce da solo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la revoca della responsabilità genitoriale, materia disciplinata da norme abrogate (artt. 308, 310, 314).
- Non si applica quando entrambi i genitori sono impediti: in tal caso si nomina un tutore.
- Non riguarda la perdita definitiva della responsabilità genitoriale per condanna penale, disciplinata da altre norme.
- Non disciplina l'affidamento dei figli dopo la separazione, che è regolato dal capo II del titolo IX (artt. 316 e seguenti).
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