Art. 318 Codice Civile

Abbandono della casa del genitore: Art. 318

Il figlio minore non può abbandonare la casa dei genitori. Se lo fa senza permesso, i genitori possono richiamarlo con l'intervento del giudice tutelare.

Testo ufficiale Art. 318 Codice Civile — Italia

Abbandono della casa del genitore. Il figlio , sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 318 stabilisce il divieto per il figlio minore o non emancipato di abbandonare la casa del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché la dimora che i genitori gli hanno assegnato. Il divieto dura fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione.

Se il figlio si allontana senza il permesso dei genitori, questi possono richiamarlo. Se necessario, possono rivolgersi al giudice tutelare per ottenere il suo rientro. Il giudice tutelare è un'autorità giudiziaria che interviene a tutela dei minori.

Quando si applica

  • Un adolescente esce di casa senza avvisare e passa la notte da un amico; i genitori lo richiamano.
  • Un minore si allontana dalla casa familiare per trasferirsi in un'altra città senza consenso dei genitori.
  • Un genitore assegna al figlio una dimora presso un collegio, e il figlio lascia il collegio senza permesso.
  • Un minore fugge di casa e i genitori chiedono l'intervento del giudice tutelare per farlo tornare.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai figli maggiorenni o emancipati.
  • Non regola il diritto del figlio di scegliere la propria residenza dopo la maggiore età.
  • Non riguarda l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio, disciplinato dall'art. 316-bis.
  • Non copre i casi in cui il figlio si allontana per motivi di sicurezza o violenza familiare, che possono essere affrontati con altre tutele legali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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