Reintegrazione nella responsabilità genitoriale - Art. 332
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, cessate le ragioni della decadenza e senza pericolo per il figlio.
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale . Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette al giudice di reintegrare un genitore che era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. La reintegrazione può avvenire solo quando i motivi che avevano portato alla decadenza sono cessati e non esiste più alcun pericolo di pregiudizio per il figlio. La decisione è discrezionale del giudice, che valuta le circostanze concrete.
La norma non stabilisce un termine minimo o massimo per chiedere la reintegrazione; il genitore può presentare istanza al tribunale per i minorenni. Il giudice esamina la situazione attuale e, se ritiene che le condizioni siano soddisfatte, emette un provvedimento di reintegrazione.
Quando si applica
- Un genitore che era stato dichiarato decaduto per abuso di alcol e ha completato un programma di riabilitazione, dimostrando astinenza e stabilità.
- Un genitore che era stato allontanato per maltrattamenti, ma ha seguito un percorso terapeutico e ora mostra un comportamento adeguato.
- Un genitore decaduto per negligenza grave, che ha ottenuto una situazione abitativa stabile e un lavoro regolare, dimostrando capacità di cura.
- Un genitore privato della responsabilità a causa di una malattia mentale, che è guarito e viene seguito da specialisti che attestano l'assenza di rischio.
- Un genitore condannato per reati contro il minore, ma che ha scontato la pena e presenta prove di un cambiamento radicale di vita.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la reintegrazione automatica dopo un periodo di allontanamento temporaneo (sospensione) previsto dall'art. 333.
- Non si applica se il genitore è stato sospeso ma non decaduto; la sospensione è disciplinata dall'art. 333.
- Non riguarda la possibilità di riottenere l'affidamento condiviso in caso di separazione, che è trattata negli artt. 337-bis e seguenti.
- Non copre la decadenza stessa, che è regolata dall'art. 330.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 332 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.