Art. 332 Codice Civile

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale - Art. 332

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, cessate le ragioni della decadenza e senza pericolo per il figlio.

Testo ufficiale Art. 332 Codice Civile — Italia

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale . Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo permette al giudice di reintegrare un genitore che era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. La reintegrazione può avvenire solo quando i motivi che avevano portato alla decadenza sono cessati e non esiste più alcun pericolo di pregiudizio per il figlio. La decisione è discrezionale del giudice, che valuta le circostanze concrete.

La norma non stabilisce un termine minimo o massimo per chiedere la reintegrazione; il genitore può presentare istanza al tribunale per i minorenni. Il giudice esamina la situazione attuale e, se ritiene che le condizioni siano soddisfatte, emette un provvedimento di reintegrazione.

Quando si applica

  • Un genitore che era stato dichiarato decaduto per abuso di alcol e ha completato un programma di riabilitazione, dimostrando astinenza e stabilità.
  • Un genitore che era stato allontanato per maltrattamenti, ma ha seguito un percorso terapeutico e ora mostra un comportamento adeguato.
  • Un genitore decaduto per negligenza grave, che ha ottenuto una situazione abitativa stabile e un lavoro regolare, dimostrando capacità di cura.
  • Un genitore privato della responsabilità a causa di una malattia mentale, che è guarito e viene seguito da specialisti che attestano l'assenza di rischio.
  • Un genitore condannato per reati contro il minore, ma che ha scontato la pena e presenta prove di un cambiamento radicale di vita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la reintegrazione automatica dopo un periodo di allontanamento temporaneo (sospensione) previsto dall'art. 333.
  • Non si applica se il genitore è stato sospeso ma non decaduto; la sospensione è disciplinata dall'art. 333.
  • Non riguarda la possibilità di riottenere l'affidamento condiviso in caso di separazione, che è trattata negli artt. 337-bis e seguenti.
  • Non copre la decadenza stessa, che è regolata dall'art. 330.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 332 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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